Il docente collocato in coda nella graduatoria interna d’istituto, qualora nell’organico dell’autonomia scolastica si verifichi una contrazione, viene dichiarato perdente posto. Tra i perdenti posto ci sono anche gli insegnanti di sostegno inseriti nella graduatoria specifica interna della scuola
Nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti (minorati della vista, minorati dell’udito, minorati psicofisici). Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di un titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di secondo grado l’individuazione dei docenti soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata, invece, senza distinzione delle singole aree di sostegno; i docenti vengono inseriti, quindi, in un’unica graduatoria interna di istituto.
Il soprannumerario ha 5 giorni di tempo dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà per presentare domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata come perdente posto sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo. I docenti perdenti posto presentano domanda di trasferimento secondo le modalità previste dal CCNI sulla mobilità all’art.19 comma 5 per Infanzia e Primaria e all’art. 21 comma 10 per Secondaria di I e II grado. L’insegnante perdente posto non ha l’obbligo di presentare la domanda di trasferimento, ma è tenuto comunque alla compilazione del modulo-domanda nelle sezioni riguardanti le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.
I docenti di sostegno perdenti posto dovranno inoltre indicare nel modulo di domanda se si trovano o meno nel quinquennio di permanenza e dovranno riportare i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il Dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati necessari all’ufficio territorialmente competente che dovrà effettuare un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite ed apportare le eventuali rettifiche. Il soprannumerario ha anche la facoltà di partecipare ai trasferimenti a domanda; in questo caso deve compilare il modulo integralmente. Nei confronti dei docenti la cui domanda di trasferimento sia stata accolta, non sarà possibile procedere al trasferimento d'ufficio.
Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
Qualora l’insegnante perdente posto voglia permanere nella scuola di titolarità, deve presentare domanda condizionata rispondendo negativamente alla domanda riportata nell’apposita casella del modulo, in questo modo egli manifesta la volontà di partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo e chiede, inoltre, che la domanda di trasferimento venga annullata se, nel corso dei movimenti, dovesse ricostituirsi o liberarsi una cattedra nella scuola di titolarità. Se invece il docente risponde affermativamente, inserendo la crocetta sul “Sì”, non condiziona la domanda che di conseguenza risulterà volontaria ed egli potrà esprimere qualunque tipo di preferenza. L’insegnante trasferito con domanda condizionata, come chiarisce il CCNI sulla mobilità, si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Il docente che condiziona la domanda può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima di indicare i codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
Nel caso in cui il docente non ottenga il rientro nell'immediato, il suo diritto di rientro permane per 8 anni, a patto che egli continui annualmente a condizionare la domanda, in questo modo egli potrà mantenere il punteggio di continuità maturato nella scuola precedente.
Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.