Un docente assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/2016 assistito e difeso dagli Avv.ti Maria Maniscalco, Walter Miceli Fabio Ganci e Nicola Zampieri, ottiene € 4.522,30 per gli scatti di anzianità mai riconosciuti durante il lungo periodo di precariato, oltre all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011 anche se immesso in ruolo successivamente al 2011 con il relativo computo e riconoscimento delle connesse progressioni economiche e la condanna del Ministero dell'Istruzione alle spese di soccombenza, per un totale che supera i 10.000 Euro.
Riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, con sentenza del 1° dicembre 2021.
“Il ricorrente, docente in ruolo dall’1/9/2015, ha chiesto, previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera n. 157/2018, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, nonché l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4/8/2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1/9/2010; ha chiesto quindi la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive maturate durante il periodo preruolo , con acquisizione della fascia stipendiale 3-8 anni. […] Il ricorso va accolto per i motivi che seguono. […] Per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si ritiene vada riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera sia a fni giuridici che economici, l’intero servizio prestato anche come lavoratore a tempo determinato, e che debba essere riconosciuto il diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni”.
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