A un alunno con disabilità non possono essere sottratte ore di sostegno previste dal Piano Educativo Individualizzato: lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), con un’Ordinanza pubblicata in queste ore, con la quale condanna l’amministrazione scolastica “ad assegnare il sostegno didattico, per l’a.s. 2021/22, sulla base del bisogno rilevato, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato, così come risulta necessario” considerando anche “la gravità dell’handicap (art. 3 comma 3 L. 104/92) del minore disabile”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, plaude alla decisione del Tar lombardo: “Queste espressioni perentorie ci confermano che le modalità attuative distorte delle leggi non possono avere il via libera dei giudici, perché vanno a ledere dei diritti fondamentali degli alunni. E quando si tratta di disabili, tutto questo diventa ancora più grave. Bene abbiamo fatto ad insistere, ormai da dieci anni, con la nostra iniziativa ‘Sostegno: non un’ora di meno!’, con la quale procediamo, senza oneri per le famiglie , con l’immediata attivazione, tramite ricorsi d’urgenza, di nuovi posti e per il recupero delle ore negate agli alunni con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10 sul cosiddetto rapporto uno a uno: in caso di disabilità grave, tutti i limiti stabiliti da esigenze di bilancio non sono pertinenti”.
L’ORDINANZA
Il giudice ha ribadito, nel testo pubblicato il 16 febbraio 2022, che la scuola non può venire meno nella tutela “del diritto del minore ad usufruire di un docente di sostegno”, anche alla luce della “gravità del suo handicap”. Pertanto, ha condannato “l'Amministrazione scolastica ad assegnare” al giovane “il sostegno didattico, per l'a.s. 2021/2022, sulla base del bisogno rilevato, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato”, superando in questo modo la decisione dell’amministrazione scolastica di assegnare all’alunno “un numero di ore ritenuto inferiore rispetto a quanto necessario”, pari soltanto a “13 ore sulla base di un mero contemperamento delle ore di sostegno a disposizione dell'istituto scolastico di riferimento”. Ne consegue, prosegue il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che “l’amministrazione competente è obbligata a garantire fin da subito all’alunno” il supporto definito nel PEI. Dunque, la Sezione Terza “accoglie la domanda cautelare e sospende in parte qua i provvedimenti impugnati.
LA TUTELA DEI MINORI
Il sindacato ha deciso di promuovere ancora l’iniziativa “Sostegno: non un'ora di meno!”: Anief invita docenti e dirigenti, ma ancora prima le famiglie degli alunni con disabilità, a segnalare le situazioni in cui si fossero registrate carenze nell’assegnazione delle risorse. In seguito alle segnalazioni, si attivano ricorsi d’urgenza presso i Tar di competenza e senza oneri per le famiglie per spese legali.
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