Il CdM decide che chi si rifiuta di vaccinarsi sarà sospeso a differenza del personale sanitario che può essere adibito ad altro mansionario. Anief invita tutto il personale non vaccinato ad astenersi dal lavoro il 9 e il 10 dicembre insieme al personale vaccinato, anche per le mancate risorse nell'attuale disegno di legge della manovra di bilancio: il sindacato è pronto a ricorrere in tribunale per la palese discriminazione e incostituzionalità della norma, se confermata. Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, “è irragionevole e illegittimo il principio per il quale in assenza di un'estensione dell'obbligo a tutta la popolazione studentesca e all'intera cittadinanza si comprimono le libertà e i diritti di alcuni lavoratori, peraltro appartenenti alle categorie che hanno risposto positivamente all'appello del Governo”.
La bozza presentata oggi in Consiglio dei ministri:
ART. 2
(Estensione dell’obbligo vaccinale)
- Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
“ART. 4-ter
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti
categorie di personale:
al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale,
dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui
all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili
delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i
responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 e 7. - I soggetti di cui al comma 2 verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo
le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulta
l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione
nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della
stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un
termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui
al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale
e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L’atto di accertamento
dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo
di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di
lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del
decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. - La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e
5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal
prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.”.
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