Anche sulla mancata applicazione nella busta paga dei precari con contratti brevi e saltuari della Rpd, la Retribuzione professionale docente, vale il principio di non discriminazione previsto dalla direttiva UE 1999/70/CE: a ribadirlo è il Tribunale di Pisa nell’accogliere un ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una docente che ha portato avanti l’insegnamento da precaria a seguito dell’accettazione di “plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2018, 2019/20220”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “la direttiva 1999/70/CE prodotta 25 anni risulta sempre attuale e più che sufficiente per ribadire ancora oggi il pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità pregressa. In attesa che un legislatore più avveduto adegui la norma, per evitare i termini di prescrizione Anief inviata il personale interessato precario o ex precario a inviare una diffida e a ricorrare al più presto in tribunale per così recuperare le somme negate illegittimamente in busta paga”.
Anief conferma che è importante chiedere il rispetto delle direttive europee presentando ricorso tramite lo stesso sindacato: cercare la voce RPD - retribuzione professionale docenti oppure (per il personale Ata) CIA, contributo individuale accessorio, così da avviare le attività con i legali convenzionati.
LA SENTENZA DI PISA
A essere determinante nella decisione, ha spiegato il giudice del lavoro di Pisa, è la “Direttiva 1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.09.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”.
Sempre nella sentenza di Pisa, il giudice ha evidenziato che “la Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo”.
Pertanto, ha sottolineato il giudice, “Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4”. Quindi, ha concluso che il servizi di insegnamento prodotti dal docente assunto anche per pochi giorni sono equivalenti “da un punto di vista qualitativo a” quelli resi “dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Difatti, l’esclusione non risponderebbe ad alcuna “ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PISA
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente XXXXXXX XXXXX a percepire la
retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a
favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente in forza di
plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2018, 2019/20220;
condanna il Ministero dell'Istruzione e de Merito a corrispondere alla ricorrente
l'importo di 3.195,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto
di cumulo ex legge 724/1994;
condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
1.029,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge, da distrarsi a favore degli avvocati Leonardo Tovoli, Walter Miceli, Fabio
Ganci e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 29.10.2024
Il Giudice del Lavoro
RICORRI CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)
Anief ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
Per aderire al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.
Per aderire al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Personale Ata, il rinnovo del contratto porta nuove professioni e titoli di accesso
SCUOLA - Firma definitiva del CCNL 2019/21. Per le conquiste ottenute Anief dice sì