Ancora una sentenza che condanna l’amministrazione scolastica per via delle ferie assegnate indelicatamente d’ufficio ai docenti non di ruolo delle nostre scuole: dopo i maxi-risarcimenti, superiori ai 10mila euro, riscontrati a fine 2024 a Milano e a Palermo, stavolta è stato il giudice del lavoro di Arezzo a dare ragione alla linea intrapresa dai legali Anief in difesa di un insegnante precario, con contratto fino al 30 giugno, che si è visto, suo malgrado, cancellare le ferie accumulate durante le supplenze svolte senza mai averne fruito o che il dirigente scolastico gli abbia chiesto di farlo. Il giudice del tribunale toscano, quindi, ha condannato il Ministero “al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l’importo totale di € 6.726,76, oltre interessi dal dovuto al saldo” e anche “delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00”.
Il giudice di Arezzo, dopo avere esaminato “il consolidato orientamento giurisprudenziale” è giunto alla conclusione, citando la Suprema Corte di Cassazione, che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento» (Cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009)”. Per il Tribunale toscano, “deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività)”.
Dal punto di vista normativo, sempre il Tribunale di Arezzo ha specificato che “mentre l’articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l’art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all’articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire”.
Nello specifico, “l'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art. 5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione ‘non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie’”.
“Il sindacato Anief – ricorda il suo presidente nazione Marcello Pacifico – sostiene da diversi anni che in realtà le ferie vanno prese nei giorni di servizio e se non sono state attribuite dal dirigente scolastico vanno pagate. Si tratta di un diritto inalienabile del lavoratore: il personale della scuola che ha lavorato negli ultimi 10 anni con supplenze fino al 30 giugno, se non ha avuto le ferie retribuite, può ancora aderire al ricorso Anief, così da potere recuperare circa 1.000 euro per ogni anno di lavoro. È chiaro che chi ha un decennio di supplenze alle spalle si tratta di recuperare fino a 10 mila euro in un’unica soluzione”.
Attenzione, però, a non fare passare troppo tempo, perchè la Corte di Cassazione “con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI AREZZO
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l’importo totale di € 6.726,76, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/02/2025
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