Nell'ultima bozza delle ore 12.30 previsti solo assunzioni da I fascia GPS sostegno senza specializzati estero (non più da nuove graduatorie regionali) con blocco dell'assegnazione provvisoria e blocco mobilità triennale per tutti dal prossimo anno. Si aspetterebbe lo scioglimento della riserva del ministro Fitto.
Il condizionale è d'obbligo, ma se confermato, Anief boccia il testo, perché sarebbe peggiorativo della precedente gestione della fase transitoria e porterebbe il sindacato a chiedere un intervento del Parlamento per emendare profondamente la norma e onorare l'accordo siglato il mese scorso tra ministero e parti sociali.
Bozza delle ore 12.30, art. 5, dal comma 5.
"5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.
7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
8. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
9. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
11. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
12. Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.
13. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
b) il comma 3-bis è abrogato. (in valutazione Ministro affari europei commi da 5 a 13)".
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6 aprile 2023
Ufficio Stampa Anief