Sono numerose le novità imposte dal Governo in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico (come gli idonei dei concorsi svolti nel 2016 e 2020 inaspettatamente depennati), per l'insegnamento all'estero (è prevista la proroga dei contratti), per le nomine del personale docente precario (con una sorta di chiamata diretta si confermano i supplenti) e per quello specializzato che fa sostegno (triennalisti e titoli estero): le nuove norme sono arrivate poche ore fa con il testo del decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”. Il sindacato autonomo Anief, che chiederà modifiche in Parlamento in vista della conversione in legge del decreto da approvare in Parlamento entro la fine del prossimo mese di luglio, ha realizzato un’analisi dei punti che riguardano il settore scolastico e della formazione.
Capo II (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità).
Art. 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità).
In aggiunta ai percorsi TFA, Atenei con o senza l'INDIRE organizzano corsi di 30 CFU per i triennalisti negli ultimi cinque anni per conseguire la specializzazione, costi, fabbisogno, organizzazione da definire con DM MIM di concerto con MUR, comunque fino al 31 dicembre 2025. La norma è stata introdotta per rispondere ai ricorsi vinti da Anief in Consiglio di Stato per il mancato adeguamento dell'offerta formativa al reale fabbisogno e per l'impossibilità degli atenei di rispondere alle effettive esigenze (oltre 80 mila supplenti non specializzati).
Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento).
Ai percorsi accedono di diritto i soli docenti già specializzati all'estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso.
La norma è stata introdotta per l'incapacità da parte dell'amministrazione di procedere alla valutazione di titoli da riconoscere secondo la normativa europea e serve a deflazionare il contenzioso.
Art. 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno).
Il regolamento delle supplenze sarà modificato per garantire la continuità didattica degli alunni con la conferma del supplente dell'anno precedente su richiesta della famiglia e su beneplacito del dirigente scolastico (chiamata diretta) se il supplente insiste nella graduatoria utile.
Anief ha sempre ribadito come la continuità didattica sia garantita solo dalle immissioni in ruolo, considerato che il 46% dei posti è in supplenza come ha anche denunciato al comitato europeo dei diritti sociali e al TAR. Pertanto, il giovane sindacato proporrà emendamenti in sede di conversione.
Capo III (Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025).
Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25).
Gli idonei del concorso 2016 iscritti nelle graduatorie di merito con riserva, anche se assunti e licenziati e depennati stipulano un contratto a tempo determinato e sono confermati nei ruoli entro il 30 giugno 2025 se conseguono l'abilitazione attraverso i 30 CFU nei corsi attivati dagli atenei a cui sono ammessi.
Sono confermati nei ruoli gli idonei del concorso 2020 che hanno superato gli scritti nelle sessioni suppletive svolte a cause della pandemia.
La norma interviene a sanare un contenzioso di docenti supportati da Anief che comunque hanno superato tutte le prove concorsuali analogamente a quanto avvenuto per i dirigenti. Anief chiederà di sanare anche il contenzioso relativo a chi è stato inserito e depennato dalle GAE a partire dal possesso di diploma magistrale riconosciuto come abilitante.
Art. 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola).
La proroga di permanenza all'estero è riferita al personale che si trova al sesto anno nelle SEU e a l quinto anno nelle SCI.
Il personale in servizio nelle SEU entro 15 giorni deve scegliere se accettare la proroga. Il personale in servizio nelle SCI ha tempo per decidere fino all'ultimo giorno di quest'anno scolastico.
Chi opta per la proroga deve potere assicurare fino a 7 anni di servizio, cioè se accetta la proroga ma deve essere collocato d'ufficio in pensione prima del raggiungimento di complessivi 7 anni all'estero per raggiunti limiti di età, in caso non verrà prorogato.
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