Il dirigente scolastico, per assenze temporanee del personale docente, può effettuare sostituzioni con il personale interno o, se non possibile, con la supplenza di docenti nominati dalle graduatorie di istituto secondo dei criteri ben precisi
Nello specifico, ecco quali sono:
scuola dell’infanzia: indipendentemente dall’assenza si procede alla nomina del supplente dalle graduatorie;
scuola primaria: secondo il D.M. 201/00, per assenze fino a 5 giorni si utilizza il personale in organico nella scuola. Per le assenze oltre i 5 giorni si procede alla normale convocazione per incarichi a tempo determinato;
scuola secondaria: secondo la legge 448/01, per assenze fino a 15 giorni si prevede la possibilità di utilizzare personale a disposizione (cioè che deve completare l’orario di cattedra o rientrati dopo il 30 aprile a scuola) o reso disponibile con orario in eccedenza alle 24 ore settimanali. Per assenze oltre i 15 giorni si procede alla normale convocazione per incarichi a tempo determinato.
Nel caso di sostituzione di un docente con orario su più scuole (titolare su c.o.e.) la competenza di assegnazione delle ore di supplenza spetta alle singole scuole per le ore di competenza (D.M. 201/00). Comunque, secondo la nota del MIUR n. 9839 del 8/11/10, il dirigente scolastico può nominare il docente supplente anche per assenze di un giorno, nel caso in cui non vi siano docenti a disposizione all’interno dell’organico. È comunque opportuno non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale su posti di sostegno.
Teniamo comunque presente che i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni. Inoltre, il divieto di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza del titolare può essere derogato per garantire l’offerta formativa.
I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede come i capi d’istituto siano autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:
- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. In ogni caso, qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione.