Continua l'incessante e vittoriosa azione di tutela promossa dal sindacato Anief contro il mancato riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali per i precari e per ottenere il giusto risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi di servizio. Con tre sentenze ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco il Tribunale del Lavoro di Verona fa registrare per il Ministero dell'istruzione una disfatta totale con una condanna al risarcimento danni e progressioni stipendiali mai corrisposte a tre docenti precari “storici”. Marcello Pacifico (Anief): “Da anni ci battiamo per la tutela dei diritti dei lavoratori precari che non possono essere discriminati sotto nessun profilo e noi non ci fermeremo: sarà l'Anief a portare la voce dei precari ai tavoli della contrattazione”. Sempre possibile aderire gratuitamente ai ricorsi specifici promossi dall'Anief
La reiterazione di contratti a termine su posti vacanti oltre i 36 mesi di servizio configura un “danno da precariato” perpetrato dal Miur in aperta violazione di norme imperative comunitarie: questo quanto emerge a chiare lettere dalle sentenze ottenute dai legali Anief in favore di tre docenti precari “storici” della provincia di Verona che ora saranno risarciti dal Ministero dell'Istruzione che dovrà corrispondere loro, anche, gli scatti di anzianità per il servizio svolto con contratti a termine. Nel caso di un docente con addirittura ben 13 anni di servizio da precario nella stessa istituzione scolastica, il Tribunale del Lavoro di Verona rileva come sia evidente l'abuso di contratti a termine “in assenza di condizioni che potessero giustificare la reiterazione delle supplenze nello stesso istituto per un periodo così lungo e continuativo, su organico di fatto e di diritto, per almeno quindici ore settimanali e per non meno di otto mesi per ciascun anno scolastico”. Facendo applicazione, dunque, “dei principi enunciati dalla Cassazione, in particolare in base alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, richiamata dai precedenti in materia, e dunque in base ai parametri di cui all’art. 32, comma 5, l. 183/2010” e considerato l’abuso riscontrato, il Giudice evidenzia come “appare congruo condannare l’amministrazione scolastica al risarcimento del danno pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” riconoscendo, inoltre, il diritto dei tre docenti “al riconoscimento della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio con contratti a termine di almeno 180 giorni all’anno o dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale secondo quanto previsto dai vari CCNL succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo” e, per l’effetto, condanna il MIUR a collocare i ricorrenti nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata con i contratti stipulati a termine ed al pagamento in favore degli stessi “delle eventuali differenze retributive maturate, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo”.
“Non si può più attendere oltre – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – non appena formalizzata la nostra rappresentatività ci batteremo ai tavoli della trattativa, perché finalmente il personale precario abbia il pieno riconoscimento di tutti i diritti: la stabilizzazione dopo 36 mesi di servizio, l'equiparazione stipendiale al personale di ruolo e i medesimi diritti anche riguardo le ferie, i permessi e le aspettative”. Il nostro sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.
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