Tra i precari con 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni, insegnanti abilitati e di ruolo della secondaria. Le assunzioni, però, avvengono per i vincitori nel corso degli anni, per scorrimento, soltanto laddove sono esaurite le GaE. Gli altri idonei conseguono la sola abilitazione. ANIEF commenta lo Schema del Decreto – Legge che non risolve pero la precarietà nella scuola e nell’università. Leggi le altre norme previste.
Stabilizzati senza colloquio 11.263 lavoratori delle cooperative, ma non il personale ATA. Semplificato il nuovo concorso a DS. Confermati per un anno 65 dirigenti tecnici precari, con un concorso per 55 unità. Cancellata la rilevazione bio-metrica. Estesa a nove anni la validità dell’ASN. Stabilizzati i precari della ricerca ma non i ricercatori dell’Università.
Marcello Pacifico (Anief): “Questo Schema di Decreto Legge non risolve la supplentite, lascia immutato l’irragionevole sistema delle supplenze e scatena il più grande contenzioso di sempre nella scuola. Rimangono fuori, infatti, dalla nuova procedura i precari con due annualità di servizio, il personale dell’infanzia e della primaria, i docenti con servizio nella paritaria – Iepf, i docenti di religione, gli Itp senza laurea, il personale dell’infanzia e primaria. Strano silenzio su concorso ordinario e concorso riservato Dsga previsti nell’Intesa del 1 ottobre. Piuttosto che inventare l’ennesima graduatoria, bastava assumere dalle attuali graduatorie di istituto trasformate in provinciali per evitare le procedure di risarcimento per violazione della norma comunitaria”.
LE NORME CONTENUTE NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGGE. L’ARTICOLO 1 SUL PRECARIATO
Lo schema del nuovo Decreto Legge trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’Accordo del 24 aprile di Palazzo Chigi - e non dell’Intesa del 1° ottobre mai citata nella relazione illustrativa - siglato dai sindacati firmatari di contratto, affronta all’articolo 1 il tema della stabilità del rapporto di lavoro per il personale docente della secondaria con un nuovo concorso riservato al personale della scuola secondaria con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni (in possesso della laurea), con o senza abilitazione, precario o di ruolo con assunzioni previste soltanto in caso di esaurimento della ex graduatoria permanente.
Dal comma 4 dell’articolo 1, leggiamo: “Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata quota parte delle facoltà assunzionali parte per regione, classe di concorso e tipologia di posto, a quelle destinate alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residuino dopo le immissioni in ruolo di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto e dopo le immissioni in ruolo di cui al comma 17”.
Nell’articolo 1, comma 3, si dispone che le graduatorie per l’assunzione dei 24 mila precari possono avvenire successivamente all’anno scolastico 2022/2023, autorizzando di fatto la creazione di una nuova graduatoria di merito regionale (GAP) che si utilizza sulla quota parte (50%) delle graduatorie ad esaurimento esaurite destinate alle vigenti graduatorie di merito (prorogate di un anno) e alle graduatorie di merito regionali ad esaurimento (quando sarà riservato agli attuali 35 mila docenti inseriti, il 60% dei posti vacanti, ma non si capisce su quale contingente). Inoltre, al comma 17, è previsto che nell’a.s. 2020/2021, laddove sono esaurite le vigenti graduatorie di merito e/o le graduatorie regionali di merito ad esaurimento, si può essere assunti a domanda da parte degli idonei dell’ultimo concorso ordinario e straordinario in altra regione.
Quindi, nessuna stabilizzazione immediata per i precari con 36 mesi di servizio tra l’a. s. 2011/2012 e 2018/2019, anche non abilitato, ma la possibilità, dopo aver superato la prova selettiva, di essere inseriti in una lista di 24 mila candidati al ruolo fino al pensionamento, magari da precario, se non sono esaurite le graduatorie ad esaurimento. Il consiglio è di scegliere la regione con più graduatorie ad esaurimento provinciali esaurite oltre che posti disponibili. Al nuovo concorso straordinario può partecipare anche il personale abilitato e di ruolo (comma 5).
Sono esclusi i precari con 24 mesi di servizio (due annualità), nonostante tale requisito sia previsto dal Decreto Dignità, quelli che completano la terza annualità già nel prossimo febbraio e coloro che hanno prestato servizio anche prima degli ultimi otto anni. Sono esclusi, altresì, dalla partecipazione al concorso relativo ai posti di sostegno, quelli che hanno prestato servizio su sostegno, magari per tre anni, ma senza specializzazione, quando l’amministrazione avrebbe potuto prevedere per loro la specializzazione successiva obbligatoria. Chi partecipa per i posti di sostegno non può partecipare per la classe di concorso, nonostante il sostegno non sia ancora considerata una disciplina, ma una specializzazione con una graduatoria di merito aggiuntiva. Non è valutabile il servizio prestato nel sistema nazionale d’istruzione, nelle scuole paritarie o nei percorsi IEPF. È escluso il personale della scuola dell’infanzia e primaria (dove continuano a essere licenziate o escluse dalle GaE le maestre con diploma magistrale) e gli insegnanti di religione (che hanno in corso la Causa C- 282/19 presso la Corte di Giustizia europea). Gli Itp possono partecipare soltanto se in possesso della Laurea, sembra leggersi dalla relazione illustrativa (commi 5 e 6). Non si fa alcun cenno al bando relativo al concorso ordinario, previsto dall’Intesa del 1° ottobre né alla graduatoria aggiuntiva provinciale da scegliere per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni relative all’a. s. 2020/2021.
L’ARTICOLO 2 PER IL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO, TECNICO MIUR, SERVIZI ESTERNALIZZATI
Al comma 1 e 2, s’interviene sulle modalità di svolgimento del nuovo concorso a dirigente scolastico, confermandone la semplificazione, senza tuttavia risolvere il contenzioso pendente avverso le procedure del 2011 e del 2018 attraverso i corsi sanatoria suggeriti anche da Anief, analogamente a quanto disposto per la procedura del 2004.
Ai comma 3 e 4, si confermano per un altro anno i 65 dirigenti tecnici a tempo determinato in dotazione del MIUR, a fronte di 50 altri di ruolo e di un concorso da bandire entro l’anno per l’assunzione a tempo indeterminato di 55 unità.
Al comma 7, si specifica che il concorso per la stabilizzazione del personale dei servizi esternalizzati riguarderà 11.263 unità secondo le modalità di reclutamento dei collaboratori scolastici prevista dal Testo Unico, senza selezione; peccato che non riguarderà anche gli attuali 20 mila collaboratori scolastici con tre annualità precari, come il personale assistente tecnico e amministrativo.
Nessuna previsione di un concorso riservato al personale Ata e facente funzione Dsga per l’assunzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi come previsto dall’Intesa del 1° ottobre 2019, nonostante il contenzioso pendente instaurato dai legali dell’Anief sul concorso ordinario vigente.
L’ARTICOLO 3 SULL’ESONERO DALLA RILEVAZIONE BIOMETRICA DI DD.SS. E ATA E LA POSSIBILE GRATUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I BAMBINI DELLA INFANZIA E PRIMARIA
Il comma 1 interviene affermando che si esonerano gli attuali 200 mila Ata e 8 mila DD.SS. dall’applicazione della norma sulla video-sorveglianza e sulla rilevazione delle impronte biometriche per la verifica dell’accesso dei lavoratori a fronte di 8 milioni di studenti, genitori e 700 mila docenti esclusi, come richiesto a gran voce da Anief e Udir che in una nota congiunta avevano espresso la volontà di impugnarla per violazione della privacy, dello Statuto dei lavoratori, per illogicità manifesta e la mancanza di rispetto del personale.
GLI ARTICOLI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Si proroga fino a otto anni la vigenza dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita per professore ordinario e associato, segno che la riforma universitaria non ha consentito il reclutamento di tale personale, e si specificano alcune norme per la stabilizzazione dei precari della ricerca, senza ripristinare la figura di ricercatore a tempo indeterminato, messa ad esaurimento negli Atenei come richiesto da ANIEF anche nel giudizio in corso presso la Corte di giustizia europea (C-326/19).
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF, MARCELLO PACIFICO
Come afferma Pacifico, “non si comprende perché, piuttosto che riaprire le graduatorie permanenti ogni anno al personale abilitato con regolari corsi universitari e/o utilizzare le vigenti graduatorie di istituto da cui si nomina la maggior parte dei 200 mila supplenti italiani, il Governo abbia inventato l’ennesima graduatoria ad esaurimento che non si esaurisce mai né risolve il problema delle cattedre scoperte ogni anno. Speriamo che il Parlamento modifichi profondamente questo testo, ascoltando le ragioni della protesta, il 12 novembre, quando in migliaia aderiranno allo sciopero generale. Come Anief, siamo pronti al confronto con tutte le forze politiche”.
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