Ridurre la voragine delle cattedre senza titolare, ma anche dei tanti posti vacanti come dirigente scolastico e Dsga, andando a utilizzare le graduatorie degli aspiranti docenti risultati idonei al termine dei concorsi. La possibilità, da adottare all’occorrenza e in tutti quei casi in cui non risultano più presenti candidati, pur in presenza di migliaia di posti privi di titolare, è prevista da alcuni dei 40 emendamenti presentati dall’Anief al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586, presto all’esame della V Commissione di Palazzo Madama
Tra i tanti emendamenti presentanti dall’Anief alla manovra finanziaria, ve ne sono alcuni specifici sull’utilizzo dei candidati risultati idonei nei concorsi, quindi meritevoli di essere assunti, al fine di coprire l’alta mole di posti vacanti e disponibili tra tutti i profili professionali della scuola. In particolare, il giovane sindacato chiede di sostituire il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, inserendo un nuovo testo: “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all’approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi”. Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, verrebbe meno il periodo: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso”.
“La norma – spiega il sindacato - intende armonizzare quanto disposto recentemente per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, al nuovo sistema di reclutamento riprendendo quanto già disposto dal Testo Unico (d.lgs. 297/1994) come modificato dalla legge 124/1999”.
Anief ritiene che lo stesso utilizzo degli idonei possa essere applicato ai dirigenti scolastici e ai Direttori dei servizi generali e ammnistrativi, per i quali ad oggi mancano all’appello circa 2 mila posti per ciascun profilo: gli idonei, scrive il sindacato, “possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo”.
Secondo il sindacato, dunque, “per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall’ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l’intervento dell’art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata”.
“La misura – prosegue l’Anief - si rende necessaria anche per il concorso DSGA, in considerazione del vigente blocco (10%) degli idonei che saranno ammessi alla graduatoria di merito finale utile per i ruoli e dell’alto numero (più di 3 mila) di sedi di Dsga scoperte rispetto anche ai duemila posti banditi, al punto da precarizzare anche il servizio dei facenti funzione attraverso contratti a personale ata a tempo determinato secondo l’intesa firmata a settembre tra Miur e OO.SS. firmatarie di contratto. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107”. Anief ricorda, infine, che “la norma non ha alcun impatto finanziario”.
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
AS 1586
Emendamenti all’articolo 18
18.4
Inserire il seguente comma:
Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente:
“Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all’approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi”. Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso.”
Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorso docenti]: la norma intende armonizzare quanto disposto recentemente per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, al nuovo sistema di reclutamento riprendendo quanto già disposto dal Testo Unico (d.lgs. 297/1994) come modificato dalla legge 124/1999.
18.5
Inserire il seguente comma:
“1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.
- Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 2 del 20 dicembre 2018.”
In sub ordine 18.6
Inserire il seguente periodo:
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018.”
Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS e DSGA]: per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall’ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l’intervento dell’art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La misura si rende necessaria anche per il concorso DSGA, in considerazione del vigente blocco (10%) degli idonei che saranno ammessi alla graduatoria di merito finale utile per i ruoli e dell’alto numero (più di 3 mila) di sedi di dsga scoperte rispetto anche ai duemila posti banditi, al punto da precarizzare anche il servizio dei facenti funzione attraverso contratti a personale ata a tempo determinato secondo l’intesa firmata a settembre tra Miur e OO.SS. firmatarie di contratto. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. La norma non ha alcun impatto finanziario.
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