Con le sentenze depositate oggi la Suprema Corte, pur dichiarando inammissibili gli atti di intervento della UIL Scuola, della CISL Scuola, della Gilda e della FLC CGIL e disattendendo quanto sostenuto da dette Organizzazioni in merito alla pretesa abrogazione dell’art. 485 del TU. n. 297/94, ha pienamente accolto la tesi propugnata dall’Anief in merito alla necessità di riconoscere integralmente il servizio scolastico svolto ogniqualvolta la fictio della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori ai 180 gg. (contemplata dall’art. 489 del TU. n. 297/94) non sia sufficiente a compensare la perdita derivante dal mancato computo del servizio effettivamente svolto ed eccedente i primi quattro anni. Pacifico (Anief): “Ora aspettiamo tante altre sentenze favorevoli”
La Cassazione, decidendo i ricorsi patrocinati dagli avvocati dell’Anief Nicola Zampieri e Walter Miceli, ha infatti rimarcato come l’interpretazione della Sentenza Motter fornita dall’avvocatura dello Stato non sia attendibile in quanto da una lettura complessiva della sentenza emerge che la CGUE – contrariamente da quanto affermato dal MIUR – ha ritenuto irrilevanti le diverse modalità di assunzione o la natura determinata del rapporto di impiego e ha quindi demandato ai Giudici nazionali di accertare in concreto, caso per caso, se il personale precario abbia beneficiato di ulteriori vantaggi nella ricostruzione di carriera, sufficienti a giustificare la disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, dovendo in caso contrario disapplicare il cit. art. 485.
LE MOTIVAZIONI
Come sottolineato dalla Cassazione, la sentenza Motter, infatti, demanda espressamente ai Giudici di merito la verifica in concreto se il mancato integrale riconoscimento del servizio pre ruolo (cfr. punti 35, 48, 49 e 53 della sentenza Motter) sia giustificato dalla necessità di “evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo” (così punto 47 della sentenza Motter), per cui qualora il correttivo contemplato dal combinato disposto degli artt. 489 del D.Lgs. n. 297/94 e 11, comma 14, della L. n. 124/99, ossia la parificazione ad anno scolastico pieno dei servizi di durata pari o superiore ai 180 giorni, non sia sufficiente a compensare la penalizzazione derivante dal mancato computo integrale, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio pre ruolo effettivamente prestato (ossia senza cumulare l’integrale computo del servizio pre ruolo con le maggiorazioni contemplate dall’art. 489 del decr. L.vo n. 297/94), il Giudice interno è obbligato a disapplicare l’art. 485.
TESI ACCOLTE PER DOCENTI E ATA
Per tale motivo la Cassazione ha pienamente accolto le tesi dell’ANIEF non solo per gli insegnanti, ma anche in relazione all’integrale computo del servizio pre ruolo del personale ATA, considerato che in base all’artt. 570 del D.Lgs. n. 297/1994 detto personale ha diritto al computo in sede di ricostruzione di carriera dei soli giorni di effettivo servizio per cui il rischio di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo, paventato dal MIUR. a sostegno dell’iniqua disparità di trattamento, non può mai trovare applicazione.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE
Marcello Pacifico (Anief): dopo questa vittoria, ci aspettiamo tante altre sentenze favorevoli. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso per ottenere l’immediata e integrale ricostruzione di carriera sia per gli insegnanti che per il personale ATA.