A breve l’ordinanza ministeriale che non dà pace agli insegnanti. Anief pronta a impugnarla per sollevare questione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 159/2019 per violazione del principio di uguaglianza sostanziale, parità di trattamento, ragionevolezza. Rimane il blocco contrattuale su sostegno, dichiarato illegittimo nelle sentenze ottenute dal sindacato presso i tribunali del lavoro
Marcello Pacifico (Anief): “È illogico e assurdo riproporre norme censurate dai giudici e ripensate più volte dal legislatore perché inutili, dannose e discriminatorie. Compito della politica è di garantire il diritto alla famiglia piuttosto che negarlo, specialmente quando non vi sono evidenti legami con la continuità didattica per la durata dei cicli di studio, per la stessa mobilità degli studenti, a fronte persino di procedure di reclutamento straordinarie nazionali. Sembra che lo Stato chieda ai futuri insegnanti di scegliere una provincia diversa dove essere assunti, ma a condizione di restare lì confinati. Al contrario, bisogna favorire il rientro nella sede di residenza e il ricongiungimento familiare piuttosto che barattare il diritto all’assunzione con l’esilio"
L’incontro a Viale Trastevere sull’informativa relativa all’ordinanza sui trasferimenti e al blocco quinquennale
A seguito dell’informativa resa alle altre OO. SS., il Ministero dell’Istruzione sembra deciso a emanare l’annuale ordinanza sulla mobilità del personale senza dare seguito alle richieste sindacali di stipulare “un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi” come previsto dal contratto vigente, e già nella prossima settimana, nonostante la sospensione delle attività didattiche per contenere la diffusione del COVID-19, quando rimane chiusa al pubblico la maggior parte degli sportelli sindacali proprio per ridurre gli assembramenti come richiesto dall’ordinanza del 4 marzo della Presidente del Consiglio dei ministri. Ignorata la richiesta di Anief di partecipare all’incontro, per la quale sarà nei prossimi giorni inviata puntuale diffida.
Il Parlamento, piuttosto che sanare la disparità di trattamento tra docenti assunti dalle recenti graduatorie regionali di merito ad esaurimento (blocco quinquennale voluto dal Governo Giallo - Verde) e docenti assunti con le graduatorie di merito o ad esaurimento (blocco triennale), riportando il suddetto blocco al triennio come già deciso nel Testo Unico del 1994 e vigente per 15 anni (pax augustea), interviene per la quarta volta negli ultimi 8 anni per aumentare questa disparità, estendendo il vincolo quinquennale di permanenza nella stessa sede del personale a tutti i soli neo-assunti dopo il 1° settembre 2020.
La norma, introdotta dall’articolo 1, commi 17-octies e 17-nonies della legge n. 159/2019, estende a tutti gli insegnanti assunti dal 1° settembre 2020 il blocco quinquennale previsto l’anno precedente dalla legge 145/2018 per i docenti da assumere dal 1° settembre 2019 dalle graduatorie regionali di merito ad esaurimento, legge, a sua volta, di modifica dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2017. A tale vincolo non sfuggiranno neanche i docenti che per lavorare usufruiranno della “call veloce” o della possibilità di inserirsi in coda nelle GMRE in altra regione.
Il blocco quinquennale sul sostegno, la mancata valutazione del servizio presso la scuola paritaria e di quello pre-ruolo per intero nelle graduatorie interne di istituto
In applicazione dell’art. 23, comma 7 del Contratto collettivo nazionale integrativo vigente firmato dalle altre OO. SS. rappresentative del 6 marzo 2019, purtroppo, rimane confermato il blocco quinquennale su posti di sostegno per tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla data di assunzione, nonostante le numerose sentenze ottenute dai legali Anief presso i tribunali del lavoro che lo hanno annullato e avverso il quale bisogna continuare a ricorrere in tribunale.
Continua a permanere anche la mancata valutazione del servizio nella scuola paritaria, in applicazione dell’allegato 2 e relative note esplicative del Contratto. Questo a danno di quei docenti che per anni hanno svolto servizio nelle scuole paritarie e in barba a numerose sentenze ottenute dai legali Anief presso i tribunali del lavoro che hanno permesso a innumerevoli docenti di tornare nella loro regione e dalla propria famiglia. Sentenze che sono state disattese anche per la valutazione per intero del servizio prestato da precario ai fini della valutazione del punteggio nelle graduatorie interne di istituto.
La posizione di Anief
Per il giovane sindacato la scelta della politica e dell’amministrazione è assurda. Non soltanto la politica rimane sorda alle migliaia di insegnanti ingabbiati con la legge n. 107/2015 a seguito di scelte contrattuali sbagliate che disciplinavano diverse fasi di mobilità e di scelte amministrative illegittime (l’adozione di uno sconosciuto algoritmo), ma addirittura tratta ancora una volta il personale in maniera diversa in base all’anno di assunzione. La scuola non può essere ostaggio dei partiti.
È doveroso ricordare, infatti, come il blocco quinquennale sia stato vigente soltanto per il biennio 2011/2012 e 2012/2013 con la modifica introdotta dall’articolo 9, comma 21 della legge n. 106/2011 - con l’esclusione del blocco per l’assegnazione provvisoria fino all’ottavo anno di vita del bambino prevista dal contratto - a seguito della riapertura delle graduatorie ad esaurimento a pettine ottenuta dall’Anief.
La norma che era stata pensata per contenere l’assunzione di docenti meridionali nelle regioni italiane del settentrione fu abrogata per l’evidente incostituzionalità dall’articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128/2013, dopo le pressanti denunce, le ripetute richieste emendative e i ricorsi presentati da Anief.
Così dall’anno scolastico 2013/2014 all’anno scolastico 2018/2019, fu ripristinata la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, riportando la norma sulla mobilità, per lo più, a quanto previsto dall’originario comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che permetteva il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia dopo due anni e in altra provincia dopo 3 anni, mentre l’assegnazione provvisoria dopo un anno, in vigore dall’anno scolastico 1994/1995 al 2010/2011.
Durante la XVIII legislatura, la maggioranza giallo-verde in sintonia con le nuove norme sulla regionalizzazione della scuola ripristinò la norma sul vincolo quinquennale precedentemente sospesa, ma soltanto per il personale assunto dalle nuove GRME, a partire dal 1° settembre 2019 con eccezione del personale avente diritto individuato entro il 31 dicembre 2018, mentre l’attuale maggioranza giallo-rossa, alla ricerca di una presunta parità di trattamento, ha voluto estendere il blocco a tutti i neo-assunti, indipendentemente dal percorso di reclutamento, senza riflettere sulla illegittimità del ripristino del blocco quinquennale stesso e della perdurante disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti negli anni precedenti.
Dalle schizofreniche in quanto contradditorie scelte del legislatore, dunque, appare evidente che non vi siano ragioni logiche ma soltanto prese di posizione ideologiche, di partito, che, comunque, giocano con la vita familiare di migliaia di insegnanti italiani. L’incostituzionalità è palese e manifesta e il sindacato sarà costretto a ricorrere alla Consulta. E che dire poi della compatibilità della norma rispetto alle raccomandazioni e alle prescrizioni del recente DPCM del 4 marzo 2020 o delle indicazioni della nota n. 278 del 7 marzo 2020 sulle misure per il contenimento del contagio da COVID-19? Oggi, per via del blocco quinquennale, della lontananza dalla provincia di residenza, dalla famiglia, dai figli e dagli affetti più cari, cosa dovrebbe fare un docente, non seguire le indicazioni nazionali e spostarsi da una zona all’altra del territorio nazionale approfittando della sospensione delle attività didattiche senza porre attenzione alla diffusione del virus?
Per non parlare, infine, del blocco quinquennale anche per le assegnazioni provvisorie, attuato in 25 anni soltanto per il biennio 2011-2013 eppure parzialmente per chi aveva un figlio sopra gli 8 anni: in questo modo si nega di fatto, in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria, i diritti dei lavoratori a tutela della genitorialità e dei minori e al ricongiungimento familiare riconosciuti dalla Carta Costituzionale e disciplinati dal Dlgs. 151/2001.
Le norme introdotte dalla legge n. 159/2019 sono in evidente contrasto con il Decreto Legislativo n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, che contiene norme importanti per la tutela e il sostegno della famiglia. L’articolo 42 bis facendo anche riferimento alle direttive comunitarie volte a tutelare, l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.” La norma rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Il commento del Presidente Anief
“Il sindacato più volte nell’attuale legislatura ha chiesto di emendare tale norma per noi illegittima. Gli emendamenti purtroppo sono stati respinti, insieme a quelli che avrebbero riaperto una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti per i docenti ingabbiati. Il fatto che il legislatore abbia cambiato idea così tante volte negli ultimi otto anni, però, senza riflettere sulle ricadute sul lavoro di migliaia di insegnanti ci lascia perplessi e sospettosi sull’esistenza di un disegno politico chiaro, ma non ancorato a effettive esigenze. A questo punto, rispetto alla sordità del Governo e dell’Amministrazione, e in attesa di un definitivo, si spera, ripensamento del Parlamento non ci rimarrà altra strada che ricorrere ancora una volta alla magistratura”, conclude il presidente Anief, Marcello Pacifico.
La tabella
La schizofrenia del legislatore sui trasferimenti degli insegnanti neo-assunti |
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Vincolo |
Norma |
Durata |
Triennale (assegnazione pr. annuale) |
d.lgs. 297/1994 |
1995/1996 - 2010/2011 (pax augustea) |
Quinquennale (anche su assegnazione pr.) |
legge 106/2011 |
2011/2012 – 2012/2013 |
Triennale (assegnazione annuale pr.) |
legge 128/2013 |
2013/2014 – 2018/2019 |
Quinquennale per GMRE |
legge 145/2018 |
2019/2020 |
Quinquennale (anche su assegnazione pr.) |
legge 159/2019 |
2020/2021 - |
Le norme legislative incostituzionali per l’ufficio legale Anief
Legge 20 dicembre 2019, n. 159, articolo 1, commi: 17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. 3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».
-17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo.
La norma contrattuale illegittima per i giudici del lavoro su ricorsi presentati dai legali Anief
CCNI 6 marzo 2019 firmato da F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS, articolo 23, comma: “7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte”.