Arrivano dal Tribunale del Lavoro di Palermo altre otto sentenze che danno piena ragione ai docenti che erano stati bloccati fuori dalla provincia di residenza dalle procedure di mobilità straordinaria decretate nel 2016 che non attribuivano il diritto al trasferimento esclusivamente in base al punteggio posseduto. Marcello Pacifico (Anief): “la mobilità è una procedura concorsuale come tutte le altre e il punteggio, e quindi il merito, non può essere pretermesso in nessun caso dall'Amministrazione. Come sindacato diciamo NO anche al vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief avverso le procedure di Mobilità 2020.
Le otto sentenze ottenute dagli Avvocati Anief Fabio Ganci e Walter Miceli mettono la parola “fine” al vero e proprio “esilio” cui altrettanti docenti di ruolo che volevano rientrare ad Agrigento erano stati costretti dall'assurda procedura delle immissioni in ruolo 2015 e della successiva mobilità “straordinaria” 2016 che prevedeva una serie di “accantonamenti” dei posti e procedure suddivise in “fasi” che nulla avevano a che fare con il punteggio posseduto dai lavoratori. Le otto sentenze evidenziano, infatti, come, illegittimamente, “l’Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” riscontrando, pertanto, “la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/2015”.
In accoglimento del ricorso, dunque, il Giudice del Lavoro di Palermo ribadisce che “è illegittima e non può trovare applicazione sia la O.M. citata che il citato C.C.N.I., fonti secondarie, per la violazione del disposto dell’art. 108 l. n. 107/2015, oltre che della norma costituzionale dell’art. 97 Cost.” e accerta che i docenti avevano “diritto al trasferimento nell’ambito territoriale richiesto, con conseguente condanna dell’Amministrazione” al loro trasferimento nella provincia di Agrigento, “seguendo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti”.
“Sono ancora troppe le illegittimità contenute nel CCNI sui trasferimenti anche per questo anno scolastico – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – il nostro sindacato ha già depositato centinaia di ricorsi per tutelare i diritti di quanti, illegittimamente, non possono rientrare nella propria provincia di origine per assurde statuizioni che nulla hanno a che vedere con il principio del merito. Penso agli immessi in ruolo cui viene imposto un vincolo quinquennale nella scuola di titolarità che dal prossimo anno scolastico sarà applicato a tutti i docenti assunti con decorrenza 2020/2021 e, anche, alla violazione dei diritti garantiti da leggi speciali come la Legge 104/92 che riconosce precedenza ai lavoratori che prestano assistenza ai genitori disabili, ma inspiegabilmente il CCNI continua a non attribuirla nei trasferimenti fuori provincia. Come sindacato continueremo le nostre battaglie per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori. Il diritto all'unità familiare deve conciliarsi con il diritto al lavoro e negare il trasferimento per anni è illegittimo”.
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