Arriva dal Tribunale del Lavoro di Palermo una nuova vittoria ottenuta dall'Anief che annulla il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce ai lavoratori la precedenza per assistenza al genitore disabile nei movimenti interprovinciali. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief presso il Giudice del Lavoro se si sono dichiarati i titoli culturali, di precedenza e i servizi utili ai fini del ricorso nella domanda di mobilità.
È come sempre targata Anief la nuova sentenza favorevole ottenuta pochi giorni fa a Palermo che accoglie le ragioni patrocinate con la solita competenza e professionalità dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Emilio Magro e impone all'Amministrazione l'immediata rettifica dei movimenti evidenziando come nella “disciplina speciale, contenuta nell’art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico)”, si stabilisce che “gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell’art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.)” e, dunque, accoglie il ricorso dichiarando il diritto della docente che assiste genitore disabile il “diritto a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenze che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13”.
“La sentenza che abbiamo ottenuto ci dà piena ragione e rammenta che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020, inoltre, vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l’assistenza informale. È evidente come sia assolutamente conforme a questo quadro normativo l’esclusione di limiti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia per le persone affette da disabilità grave, quindi anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall’art. 601 del Testo Unico sulla scuola debba essere riconosciuto senza riserve anche nei trasferimenti interprovinciali. Come sindacato siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo per la tutela di questi diritti fondamentali”.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief presso il Giudice del Lavoro per ottenere il trasferimento interprovinciale con precedenza per assistenza al genitore disabile, il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto.
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