È stata sottoposta ieri ai sindacati maggiormente rappresentativi la bozza della circolare ministeriale annuale sul conferimento degli incarichi a tempo determinato che sarà emanata dal Ministero dell'Istruzione nei prossimi giorni e regolerà le supplenze per l'a.s. 2020/2021 da conferire tramite scorrimento delle Graduatorie a Esaurimento, delle GPS e delle Graduatorie d'Istituto. L'Anief ha ricevuto l'informativa attraverso i propri delegati Chiara Cozzetto e Marco Giordano, membri della Segreteria Generale del sindacato, e - dopo un lungo e proficuo confronto con i rappresentanti del Ministero - ha proposto modifiche che sono ora al vaglio degli uffici competenti e richiesto che sia fatta chiarezza soprattutto per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di rifiuto.
“Abbiamo chiesto che la circolare richiamasse esplicitamente la FAQ Ministeriale emanata, proprio su nostra richiesta, in occasione della presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS e che specifica che la rinuncia a una proposta di supplenza da GaE non comporta alcun effetto sulla possibilità di accettare successivo incarico da GPS e viceversa – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – questo perché si deve evitare che singoli Uffici Provinciali agiscano in modo difforme rispetto alle disposizioni ministeriali durante le procedure di conferimento degli incarichi. Nello specifico, inoltre, i nostri delegati hanno presentato una serie di chiarimenti indispensabili da inserire nella Circolare in via di pubblicazione proprio e soprattutto riguardo l'applicazione delle sanzioni in caso di rifiuto”. Il sindacato Anief, infatti, ha proposto di inserire chiarimenti utili al corretto svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi anche riguardo il collocamento “in coda” in caso di rifiuto di una supplenza per il personale totalmente inoccupato: “Abbiamo chiesto che fosse esplicitato che tale sanzione riguarda esclusivamente le graduatorie d'istituto della specifica classe di concorso e per il solo istituto scolastico che offre l'incarico – chiarisce il delegato Anief Marco Giordano – e anche uno specifico riferimento al fatto che la sanzione non si può applicare in caso di convocazione per supplenze inferiori ai 10 giorni. Tale specifica appare al nostro sindacato indispensabile visto che nelle GPS, e ci riferiamo particolarmente a quelle relative alla scuola primaria e infanzia, ovviamente, i candidati non hanno potuto indicare la loro esplicita disponibilità alle chiamate inferiori ai 10 giorni come, invece, è sempre stato possibile fare nelle precedenti Graduatorie d'Istituto”.
Un ulteriore chiarimento proposto da Anief da inserire proprio all'interno della circolare 2020/21 sulle supplenze, riguarda la circostanza del rifiuto a una supplenza conferita da “graduatorie incrociate” per posti di sostegno. “L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 – ricorda la delegata Chiara Cozzetto – per la prima volta prevede che le supplenze per i posti di sostegno, una volta terminate tutte le graduatorie utili relative allo specifico posto (elenchi di sostegno delle GaE e GPS Sostegno di I e II Fascia) siano conferite procedendo all'individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso un nuovo scorrimento delle GAE di “posto comune” del medesimo grado e, in subordine, delle GPS del grado relativo, dove i candidati sono ordinati, per la scuola secondaria, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio se inseriti in più classi di concorso. Ci è parso indispensabile che la circolare riporti il chiarimento che chi rifiuta l'incarico su posti di sostegno offerto da quelle che per le G.I. solitamente venivano definite “graduatorie incrociate” dei docenti privi di specializzazione sostegno non vada soggetto ad alcune penalizzazione e possa, dunque, tranquillamente rifiutare per attendere l'incarico dalla classe di concorso e dal posto comune per cui è effettivamente inserito in graduatorie utili”. Richiesti dal giovane sindacato, inoltre, specifiche indicazioni circa il conferimento degli incarichi ai beneficiari della riserva del posto in base alla Legge 68/99 che prima era previsto solo nelle procedure di supplenza da GaE.
Attenzione particolare da parte dei delegati Anief è stata rivolta, inoltre, alle indicazioni sul conferimento degli incarichi al cosiddetto “personale Covid” che sarà soggetto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza: “Come sindacato ci siamo da sempre opposti a questa previsione che lede il diritto dei lavoratori e contro cui ci opporremo in tutte le sedi opportune. Nel frattempo abbiamo richiesto al Ministero che si specifichi comunque il loro diritto all’indennità mensile di disoccupazione (NASpI) che è puntualizzazione doverosa nei confronti di questi lavoratori e ci siamo soffermati, inoltre, anche sulla necessità di esplicita deroga per la sostituzione del personale fragile e di personale assente per esigenze di contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riguardo non solo ai docenti, ma soprattutto al personale ATA in generale e ai Collaboratori Scolastici in particolare”.