Riformulata l’ordinanza negativa del Tar Lazio sull’appello proposto dai legali Anief, Walter Miceli e Nicola Zampieri, nel ricorso che chiedeva la sospensione dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 14 luglio scorso. Ora potrà partecipare alle prove. Pacifico (Anief): Avevamo ragione, ora tocca al ministero prevedere prove suppletive per tutti gli altri ricorrenti che hanno presentato domanda e hanno lavorato da precari nel sistema nazionale di istruzione
La pronuncia viene dopo che nei giorni scorsi il Tar del Lazio aveva ordinato al ministero una precisa istruttoria sempre su un ricorso presentato dai legali di Anief sulle motivazioni relative alle modifiche introdotte nella tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Un nuovo tassello che il sindacato si appresta a demolire rispetto alla riforma del sistema di reclutamento previsto dalla legge 159/2019 su cui gli altri sindacati firmatari di contratto avevano siglato uno specifico accordo con il ministro Lorenzo Fioramonti nel dicembre scorso, dopo aver proclamato lo stato di agitazione.
Per il presidente Anief, Marcello Pacifico, ad ogni modo, “sarebbe opportuno approfittare della pronuncia per sospendere le procedure e trasformare il concorso in una graduazione delle posizioni dei candidati per titoli, senza alcuna esposizione al rischio contagio”. Per Pacifico, infatti, le nuove graduatorie che si creeranno all’esito delle prove andranno a essere utilizzate per i ruoli in sostituzione delle GaE che sono di per sé graduatorie per titoli. Alla politica la scelta di intervenire a due giorni dalle prove.
L’abstract della motivazione
“Considerato che appare preminente nelle more della celebrazione della camera di consiglio consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale le cui prove sono fissate per il 22 ottobre 2020 al fine di lasciare integra la res iudicanda tenuto anche conto del fatto che per legge è consentita la partecipazione ( anche se ai soli fini abilitativi, questione da riservarsi al merito aspirando la ricorrente a concorrere pienamente alla selezione concorsuale straordinaria) ai docenti delle scuole paritarie ( mentre la ricorrente è docente di scuola pareggiata ); rilevato – sulla scorta della stessa ordinanza impugnata - che ai sensi del d.l. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta sono state sostituite con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.
Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”; riservata alla camera di consiglio la valutazione più approfondita del merito delle questioni di pregiudizialità costituzionale e comunitaria sollevate dall’appellante;
P.Q.M.
Accoglie e per l'effetto ammette l’appellante con riserva alla partecipazione alla procedura concorsuale indicata in oggetto”.
PER APPROFONDIMENTI:
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