Qualche giorno fa un collaboratore scolastico ha subito un infortunio sul lavoro, a causa di un liquido, caduto accidentalmente, utilizzato per la sanificazione dell’area che gli ha provocato ustioni alle mani. Anief ha più volte richiamato le definizioni delle due diverse operazioni: questo infortunio poteva e doveva essere evitato, in quanto la sanificazione non spetta al personale della scuola non specializzato, come previsto dalle normative vigenti e dallo stesso CCNL
Qualche giorno fa, in una scuola della Lombardia, un collaboratore scolastico ha subito un infortunio sul lavoro, a causa di un liquido, caduto accidentalmente, utilizzato per la sanificazione dell’area che gli ha provocato ustioni alle mani. L’Istituto è stato chiuso causa esalazione del liquido.
Anief ha più volte richiamato le definizioni delle due diverse operazioni, atteso che per pulizia si intende l’insieme delle azioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario; per sanificazione si intende invece l’intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante, avvalendosi di prodotti chimici detergenti, per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili e ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati.
Il presidente nazionale Anief, prof. Marcello Pacifico, ha sottolineato in modo preciso e puntuale i compiti connessi alla qualifica professionale del collaboratore scolastico, ricordando che l’art. 47 CCNL Scuola stabilisce che “i compiti del personale A.T.A. sono costituiti: dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, (omissis) sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso”.
In particolare il collaboratore scolastico (Area A) esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, quelle attività che richiedono preparazione non specialistica: è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta inoltre ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
È di tutta evidenza che la richiesta di sanificazione dei locali e degli arredi scolastici non solo esula dalle mansioni contrattualmente previste ma determina anche l’assunzione di un elevato rischio per la salute dei lavoratori che si troverebbero a maneggiare, senza alcuna specifica informazione e formazione, nella completa assenza di dispositivi di protezione adeguati, materiali e sostanze intrinsecamente pericolose, in totale spregio del D. Lgs. n. 81/08.
Non è un caso se esistono delle aziende che operano, con esperienza pluriennale, nel ramo della sanificazione degli ambienti e che si avvalgono di macchinari particolari e prodotti specifici per intervenire efficacemente nelle situazioni di pericolo.
Questo Infortunio poteva e doveva essere evitato in quanto la sanificazione non spetta al personale della scuola non specializzato come previsto dalle normative vigenti e dallo stesso CCNL.
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