Il personale scolastico va collocato in pensione in anticipo: torna a chiederlo il sindacato Anief, presentando alla V Commissione della Camera degli emendamenti al Disegno di Legge di Bilancio 2021 dopo il via libera del Governo sul testo. Considerando l’alto stress che comporta l’operare nelle mura scolastiche, le malattie conseguenti e rischio biologico molto superiore ad altre categorie, chiede di procedere da subito al lavoro agile da equiparare al ricovero nei nosocomi, la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo, agganciando tutte le professionalità della scuola all’Ape Social, senza decurtazioni all’assegna di quiescenza, esattamente così come si applica ai dipendenti statali in divisa. Il concetto che secondo il sindacato deve passare è che i lavoratori della scuola vanno considerati tra le professionalità “fragili”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non si può più attendere: il personale scolastico è esposto a problemi di salute e sicurezza troppo alti, è indispensabile che venga collocato tra le categorie che svolgono lavori gravosi. I parlamentari devono affrontare questo problema: li esortiamo a dare seguito alle nostre proposte di modifica che intendono tutelare tantissimi lavoratori che non possono attendere quasi 70 anni di età per lasciare un lavoro particolarmente stressante”.
Il presidente Marcello Pacifico illustrerà i temi in un webinar aperto a tutto il personale domani, lunedì 30 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Per registrarsi vai al seguente link:
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Introdurre disposizione urgenti in chiave di accesso al pensionamento affinché il personale della scuola non sia ancora una volta penalizzato.
LE RICHIESTE DI MODIFICA
L’organizzazione sindacale autonoma ritiene, innanzitutto, che sia indispensabile, alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica, operare una “proroga dell’Ape sociale” comprendendo stavolta tutte le categorie scolastiche, oltre che la “tutela ai Lavoratoti fragili”: quest’ultima collocazione lavorativa andrebbe adottata in tutti quei casi, scrive l’Anief nella motivazione dell’emendamento, “in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, affinché il periodo di assenza dal lavoro sia equiparato al ricovero ospedaliero e non metta a rischio il contratto di lavoro”.
LE CONDIZIONI PRE-FORNERO
L’Anief interviene anche sulle modalità di accesso al pensionamento di un comparto, quello della docenza ed in generale dei dipendenti della scuola, che detiene il record dell’età media dei lavoratori che vi operano: il sindacato ritiene, innanzitutto, che sia assurdo collocare in pensione un insegnante alle soglie dei 70 anni e si debba quindi tornare ai parametri sui contributi utili “ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” indicati nelle “disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”. Questa facoltà andrebbe adottata per tutto il “personale docente, educativo e Ata”, per il quale tali disposizioni, chiede ancora l’Anief, “si applicano, a partire dal 2021”.
IL GAP GENERAZIONALE
Nella richiesta di pensionamento anticipato per il personale scolastico, si pone l’accento anche sul fatto che il “diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”. Il sindacato reputa, in conclusione, che proprio alla luce del “carattere gravoso” del lavoro svolto “in tutti gli ordini di scuola” debba risultare “indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate”.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL PENSIONAMENTO
Articolo 61
- Proroga norme sui lavoratori fragili e periodo di malattia
Si inserisce il comma seguente:
"3. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come riscritto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “15 ottobre 2020” sono sostituite con “termine dello stato di emergenza”."
Conseguentemente la rubrica è così modificata “Proroga dell’Ape sociale e della tutela ai Lavoratoti fragili”
Motivazione: la modifica si propone di tutelare tutti i lavoratori fragili nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, affinché il periodo di assenza dal lavoro sia equiparato al ricovero ospedaliero e non metta a rischio il contratto di lavoro.
Articolo 63
- Trattamento di quiescenza personale scolastico
Si inserisce un ulteriore comma, conseguentemente la rubrica è così modificata “Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico”
Per il personale docente, educativo e Ata si applicano, a partire dal 2021, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Motivazione: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.
- Personale scolastico equiparato alle forze armate
Si inserisce un ulteriore, conseguentemente la rubrica è così modificata “Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini
pensionistici e nel part time verticale ciclico”
Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1 settembre 2021, si applicano per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.
- Estensione dello status di lavoratori gravosi anche al personale docente della scuola secondaria
All'articolo 63, inserire il seguente comma:
All’allegato b) di cui all’articolo 1 del comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria”.
Conseguentemente la rubrica è così modificata “Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico”.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, inoltre dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all’Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una media OCSE del 34%. ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di assegno di anticipo pensionistico prevista soltanto per il personale dell’infanzia.
- Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR Si inserisce l’articolo 63-bis
Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR
Al fine di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato è prevista la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull’80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto, nel rispetto dell’articolo a 2120 de cc recante la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per la restituzione di quanto già versato dai dipendenti pubblici si attinge dal fondo istituito dal comma 199 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.
Motivazione: Per la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato la trattenuta deve essere effettuata secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento” invece il personale della PA continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo”.
Elenco completo dei temi affrontati negli emendamenti alla Legge di Bilancio 2021, cliccare qui
PER APPROFONDIMENTI:
Decreto Legge N. 126/2019: sbloccati i posti “Quota 100”
Lavori gravosi, entro gennaio commissione tecnica al lavoro
Nel 2020 rimangono Quota 100, Opzione Donna e Ape Social: in arrivo Quota 41
Pensioni, Anief: tornare ai parametri preesistenti alla riforma Fornero
Addio Quota 100, tutti in pensione a 67 anni? Anief: per la scuola sarebbe una beffa