Assurdo per il sindacato Anief ridurre al 25% il numero dei posti per i trasferimenti dei docenti in nome di un blocco inserito nel 2018 senza alcuna ragione per i neo-assunti. “Stiamo ricorrendo in tribunale - dichiara il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico - Assurdo rispetto a 200 mila posti dati in supplenza privare i neo immessi in ruolo del diritto alla famiglia. Per questo ricordiamo dopo aver garantito negli anni passati il diritto alla mobilità.
Con il nuovo anno solare moltissimi docenti tornano a sperare in un trasferimento in un istituto più vicino alla loro terra e ai loro affetti, attraverso la domanda di mobilità che avrà effetto pratico a partire dal 1°settembre 2021. Decine di migliaia di insegnanti, però, continuano a sottostare e dei vincoli temporali, molto discutibili, introdotti dall’amministrazione che precludono la possibilità di trasferirsi, anche a livello annuale. Sull’applicazione del vincolo triennale e del vincolo quinquennale, la stampa specializzata ha realizzato una scheda nella quale si specifica che il vincolo temporale che interessa i docenti può essere di tre tipi: triennale nella scuola di titolarità; quinquennale nella scuola di titolarità; quinquennale nel sostegno, tipologia di posto di titolarità. È quindi consigliabile che ogni docente interessato alla mobilità tenga conto dei diversi vincoli, blocchi e impedimenti prima di presentare domanda, in modo tale da farlo con la massima consapevolezza in relazione alle conseguenze e alle regole che dovrà rispettare.
Si tratta di “paletti” gratuiti che il sindacato ha cercato di cancellare anche con appositi emendamenti alla Legge di Bilancio 2021. Poiché non sono andati a buon fine, il sindacato si sente costretto ad avviare le preadesioni gratuite al ricorso contro il blocco di 5 anni imposto dall’anno in corso. Sempre l’Anief ha attivato la preadesione gratuita al ricorso contro il vincolo quinquennale che per effetto dalla Legge 159/2019 obbliga i docenti nominati in ruolo dal 2020/21 a rimanere 5 anni nella sede di titolarità senza diritto a trasferirsi, a passaggi di ruolo o assegnazioni provvisorie, addirittura arrivando a negare l’avvicinamento di chi assiste un familiare con disabilità grave.
Marcello Pacifico (Anief): “Siamo sempre più convinti, forti del parere del nostro ufficio legale, che è irragionevole precludere ai lavoratori ogni possibilità di movimento per chi ha ragioni per farlo in presenza di posti vacanti. Siamo arrivati all’assurdo che il vincolo si applica anche all'interno della provincia di immissione in ruolo e addirittura nel caso in cui il docente voglia restare nella stessa sede di servizio cambiando, magari, tipo di posto o chiedendo il passaggio di ruolo in altra classe di concorso per migliorare la sua posizione professionale. Si tratta di limiti del tutto gratuiti che confliggono con il diritto alla famiglia e anche al lavoro, inteso come componente utile ad elevare la dignità del cittadino. Ecco perché continuiamo a batterci, perché i diritti non si possono sgonfiare a piacimento”.
I docenti non sempre sono liberi di presentare domanda e partecipare alla mobilità professionale: ciò dipende da possibili vincoli temporali ai quali potrebbero essere sottoposti, che li obbligano a rimanere nella scuola di titolarità per un certo numero di anni a seconda del vincolo al quale sono interessati. Questo significa che la possibilità di partecipare alla mobilità, per i docenti interessati, è condizionata dal possesso dei requisiti necessari per poterlo fare: ci sono docenti liberi di poter chiedere qualsiasi tipologia di movimento; ce ne sono altri che possono partecipare alla mobilità soltanto per specifici movimenti e per altri no; infine, ci sono docenti che non possono chiedere alcuna tipologia di movimento.
VINCOLO TRIENNALE
Orizzonte Scuola ricorda che il vincolo triennale, introdotto con il CCNI sulla mobilità, valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, decorre dall’anno scolastico 2019/20 oppure 2020/21 o 2021/22, per i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nell’art. 2 comma 2. Tali docenti sono obbligati a rimanere per un triennio nella scuola assegnata e non potranno partecipare alla mobilità volontaria per i successivi tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico per il quale hanno ottenuto il movimento richiesto.
Questo vincolo interessa i docenti, di qualunque ordine e grado di istruzione, soddisfatti nel movimento volontario (trasferimento, passaggio di cattedra, passaggi odi ruolo) in seguito a preferenza analitica su scuola, oppure, per la mobilità professionale e per il trasferimento in altra tipologia di posto, anche in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità. Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI sulla mobilità, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, diversa dalla scuola nella quale hanno il diritto al rientro con precedenza.
VINCOLO QUINQUENNALE NELLA SEDE DI TITOLARITÀ
Il vincolo quinquennale determina l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella scuola di titolarità. I docenti interessati non possono, quindi, partecipare alla mobilità per 5 anni. Coloro che sono sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità rientrano in due grandi categorie.
La prima è composta dai docenti della scuola secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018. Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l’anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
La seconda categoria di insegnanti sottoposti al mancato trasferimento di cinque anni, sono coloro immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019. Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL.
Fanno eccezione al vincolo quinquennale due categorie di docenti: docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità - questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale -; docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Tra i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, coloro che sono stati immessi in ruolo su Quota 100, per i quali la decorrenza giuridica della nomina è l’anno scolastico 2019/20, non necessariamente sono interessati al vincolo quinquennale. Si tratta delle immissioni in ruolo straordinarie effettuate sulla base dell’art. 1 comma 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, assunzioni disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti Quota 100, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2020/21. I docenti neo-immessi in ruolo con questa procedura straordinaria potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, ad eccezione di coloro che sarebbero stati sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola assegnata. Si tratta dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT). Tutti gli altri docenti immessi in ruolo nel 2020/21 su posti Quota 100 potranno, invece, presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico
VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO
I docenti titolari sul sostegno sono interessati da uno specifico vincolo temporale che riguarda la tipologia di posto in cui sono titolari. Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno. Come chiarisce l’art. 23 comma 7, infatti, “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”. Fanno eccezione a questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti conservano titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola (II) e nel comune (V) di precedente titolarità e potranno chiedere trasferimento anche per posto comune.
LO STESSO DOCENTE PIÙ AVERE PIÙ VINCOLI
Un docente può essere sottoposto contemporaneamente a più vincoli temprali se è titolare sul sostegno, in seguito a trasferimento da posto comune, in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità. Questo docente, infatti, sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e contemporaneamente al vincolo quinquennale sul sostegno. Per un triennio a decorrere dal trasferimento ottenuto, non potrà partecipare a nessun tipo di movimento. Superato il triennio potrà partecipare alla mobilità, ma soltanto sul sostegno, tipologia di posto dove dovrà rimanere ancora per due anni, fino al completamento del quinquennio.
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