La Corte d'Appello di Palermo dà nuovamente piena ragione agli avvocati Anief Fabio Ganci e Walter Miceli e conferma la sentenza di primo grado, già favorevole al ricorrente, con la condanna del Ministero a riconoscere al lavoratore l'integrale ricostruzione di carriera computando immediatamente tutti i periodi di servizio svolti con contratti a termine. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief rivolti al personale precario e di ruolo per ottenere gli scatti di anzianità anche durante il precariato e l'integrale e immediata ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo
La sentenza, piana e lineare nelle sua ricostruzione della normativa interna ed euorunitaria, nel respingere le motivazioni addotte in appello dal Ministero dell'Istruzione ha tenuto a evidenziare, come “Del tutto inconferenti sono le argomentazioni circa la diversa competenza professionale acquisita dai lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli assunti a termine che, per un verso, evoca la temporaneità dell’incarico come fattore di differenziazione e, per altro verso, neanche allega le supposte differenze nel contenuto della prestazione, tale per cui possa predicarsi che l’attività del lavoratore ATA a tempo indeterminato sia diversa da quella dal lavoratore ATA con contratto a termine” e a evidenziare, invece, come “non avendo l’appellante dimostrato che il personale A.T.A. assunto a termine svolge mansioni differenti da quello assunto con contratto a tempo indeterminato ed essendo pienamente condivisibile la statuizione del Tribunale secondo cui al predetto personale non si applica l’art.490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all’anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente, l’impugnazione va respinta”.
“Anche la Corte d'Appello di Palermo condivide le nostre tesi ormai consolidate confermando che il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione” e non essendo possibile dare alla normativa nazionale un’interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile, si deve procedere a disapplicarla”.
Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire ai ricorsi rivolti al personale docente e ATA precario e di ruolo per ottenere gli scatti di anzianità anche durante il precariato e l'integrale e immediata ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo.