Il riallineamento della carriera non sempre viene riconosciuto in automatico al lavoratore anche se la normativa po prevede trascorsi da 16 a 24 anni dall'immissione in ruolo. I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rindaldi e Leonardo Tovoli hanno ottenuto ragione presso il Tribunale del Lavoro di Livorno con la conferma che il riallineamento è un diritto da riconoscere immediatamente alla scadenza dei termini di legge. Sempre aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief sul riallineamento della carriera
L'Ufficio Legale Anief ha predisposto specifico ricorso per ottenere il riallineamento della carriera che le Amministrazioni dovrebbero effettuare in automatico al compimento del periodo previsto dalla normativa vigente (dal 16° al 24° anno di ruolo a seconda dell'inquadramento professionale del dipendente) in modo da rivendicare immediatamente la progressione di carriera spettante. “Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988 – spiga Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - la decurtazione di 1/3 giuridico della anzianità maturata deve essere integralmente recuperata e, conseguentemente, i dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera”. In caso di inerzia o ritardi da parte del Ministero dell'Istruzione e delle Amministrazioni competenti, l'Anief ha predisposto le procedure di adesione al ricorso per rivendicare in tribunale i propri diritti.
Il Tribunale del Lavoro di Livorno, infatti, non può che concordare con le tesi patrocinate dai legali Anief ed evidenziare anche come “In punto di diritto deve ritenersi pacifico, alla luce delle difese del Ministero convenuto, che alla ricorrente spettasse, ai sensi dell’art 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988, il riallineamento della carriera con il riconoscimento dell’anzianità di servizio indicata, nel decreto di ricostruzione di carriera, solo a fini economici, al momento dell’immissione in ruolo” e ha ulteriormente specificato anche che il difetto di proposizione di una specifica domanda da parte lavoratore, “in assenza di una previsione normativa che richieda a pena di decadenza o di procedibilità della domanda giudiziale che l’interessato si attivi entro un certo termine in via stragiudiziale, non può in alcun modo incidere sulla sussistenza del diritto di cui è causa” e, pertanto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente di ulteriori € 1.822,60 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo dal 1.9.2015 fino al 31.12.2016, oltre accessori di legge e al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.960 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva Cpa.
Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso per rivendicare il riallineamento della carriera, clicca qui.