I tribunali del lavoro di tutta Italia continuano a dichiarare pieno accoglimento alle tesi patrocinate dall'Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente. Stavolta la vittoria Anief è stata ottenuta presso il Tribunale del Lavoro di Pistoia, dove gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Simona Rotundo fanno dichiarare il diritto al medesimo “gradone” stipendiale anche per i docenti immessi in ruolo con nomina anche solo giuridica precedente al 2011, soprattutto se in quel periodo avevano prestato servizio come precari. Marcello Pacifico (Anief): “Necessario adeguare anche questa parte della contrattazione interna alle direttive comunitarie”.
Arriva dal Tribunale del Lavoro di Pistoia la conferma della validità delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. “La contrattazione economica del 2011 – spiega il presidente Anief Marcello Pacifico - discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle ed è evidente che il CCNL vada adeguato alle normative eurounitarie anche su questo punto. Sono tanti i rilievi di illegittimità che abbiamo sollevato in questi anni e ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano violati”.
La nuova sentenza, intanto, conferma il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all'applicazione, equiparando tutto il servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla “clausola di salvaguardia” contenuta nella contrattazione nazionale economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 al solo personale a tempo indeterminato. Accolte, quindi, le tesi dei legali Anief con dichiarazione del “diritto della ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e condanna del Ministero a corrispondere alla ricorrente i relativi arretrati”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.