È una vittoria piena quella ottenuta dall'Anief anche presso il Tribunale del Lavoro della Capitale per la tutela dei diritti dei lavoratori con contratti di supplenza breve e saltuaria cui l'Amministrazione non riconosce la Retribuzione Professionale Docenti aggiuntiva nello stipendio o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA. Marcello Pacifico (Anief): i precari con supplenze brevi non sono “figli di un Dio minore”, Anief al loro fianco per la tutela di tutti i loro diritti. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief specifici per il personale precario con supplenze brevi per il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio recuperando mensilmente fino a 257,50 Euro per i docenti (RPD) e fino a 64,50 Euro mensili per il personale ATA (CIA).
Stavolta è il Tribunale del Lavoro di Roma ad accogliere in toto le tesi del nostro giovane sindacato e a dichiarare vittoria piena in favore dei legali Anief Walter Miceli, Fabio ganci, Giovanni Rinaldi e Salvatore Russo che si sono mossi a tutela di una docente precaria con alle spalle ben 3 anni di supplenze brevi e saltuarie. La sentenza, infatti, evidenzia come su “tali disposizioni contrattuali, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Ord. 20015/18)” e condannando, pertanto, il Ministero al pagamento in favore della ricorrente somma di € 3.550 oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre accessori come per legge.
L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso e che possono partecipare docenti e ATA che negli ultimi cinque anni hanno stipulato contratti brevi e saltuari.
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