L'Anief ottiene ancora una volta piena conferma delle ragioni da sempre sostenute in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” con due nuove sentenze ottenute a Roma e a Verona dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi coadiuvati, sul territorio, dagli Avvocati Salvatore Russo (Tribunale Roma) e Maria Maniscalco e Denis Rosa (Tribunale Verona) che condannano il Ministero dell'Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) anche al personale destinatari di supplenze temporanee. Marcello Pacifico (Anief): “Anche i supplenti “covid” discriminati sul punto, li tuteleremo in tribunale”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore che varia da 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli Ata
Dal Tribunale del lavoro di Verona, ad esempio, arriva la nuova sentenza targata Anief che riconosce al personale precario che svolge supplenze brevi e saltuarie il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD). La sentenza evidenzia come il Ministero dell'Istruzione abbia negato il riconoscimento dell’emolumento al personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, introducendo con tale distinzione una discriminazione ingiustificata tra i supplenti temporanei e i dipendenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro europeo recepito nella Direttiva 1999/70/CE. Dello stesso avviso il Tribunale del Lavoro di Roma che evidenzia quanto già rilevato da altri tribunali su ricorsi Anief: “il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario” e accoglie il ricorso Anief condannando il Ministero a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docenti per tutta la durata del contratto a termine stipulato in un anno scolastico con supplenze temporanee per un totale di più di 2.000 Euro tra risarcimento e condanna alle spese.
“Ricordiamo che il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o al Compenso Individuale Accessorio (CIA) è negato dal Ministero anche alle cosiddette “supplenze Covid” attribuite quest'anno a docenti e ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - perché rientrano anch'esse nelle supplenze “brevi” o temporanee, ma già la Cassazione ha chiarito che per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito e, dunque, deve essere sempre e comunque riconosciuto ai lavoratori. Stiamo agendo in tribunale anche per tutelare i tanti “supplenti covid” discriminati”. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea. Possibile aderire, inoltre, anche allo specifico ricorso dedicato al “personale Covid” per rivendicare il diritto a RPD/CIA mensili non riconosciuti.
Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief, gli iscritti al sindacato possono consultare la specifica pagina sul nostro sito.