La Corte d'Appello di Milano conferma le tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato riguardo al diritto dei precari a ricevere un giusto risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato su posto vacante oltre il limite dei 36 mesi di servizio. Marcello Pacifico (Anief): “I precari vanno stabilizzati, basta con gli abusi da precariato lunghi decenni: un precario che insegna da 13 anni va stabilizzato subito e senza ulteriori selezioni”. Sempre possibile aderire gratuitamente ai ricorsi specifici promossi dall'Anief
La Corte d'Appello di Milano, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara ha confermato le tesi Anief evidenziando senza ombra di dubbio l’abusiva reiterazione dei contratti a termine perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti di un docente milanese, con 13 anni di contratti alle spalle, definendo come “condizioni sintomatiche dell’abuso” ed evidenziando nel caso specifico come “tutti i contratti sono stati stipulati in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto e, quindi, su posti sostanzialmente vacanti”; gli stessi inoltre, “sono stati stipulati per oltre 36 mesi nello stesso istituto scolastico e con riguardo alla stessa disciplina”. Una volta accertato l'abuso sull'utilizzo dei contratti a tempo determinato, dunque, la Corte d'Appello evidenzia come “il Giudice di primo grado, ha correttamente condannato il MIUR ad un risarcimento del danno correlato all'anzianità di servizio del docente, atteso che “in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. Considerando, inoltre, che il docente ha insegnato in via continuativa per 13 anni, l’importo liquidato dal Tribunale è risultato per la CdA “indubbiamente congruo”.
“La reiterazione di contratti a termine su posti vacanti oltre i 36 mesi di servizio configura un “danno da precariato” perpetrato dal Ministero dell'Istruzione in aperta violazione di norme imperative comunitarie – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – come sindacato da sempre condanniamo questo operato e ribadiamo che occorrono mai come in questo momento procedure snelle per l'immediata immissione in ruolo dei precari per sanare nei loro confronti un abuso lungo decenni: chi lavora ormai da anni con contratti a termine non ha bisogno di altro tipo di selezione, ma deve entrare subito nell'organico stabile della scuola stipulando un contratto a tempo indeterminato”. Il nostro sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio su posto vacante e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.