Il ministero dell’Istruzione si appresta a pubblicare l’ordinanza relativa alle procedure per gli spostamenti, nella prossima estate, di almeno 100 mila docenti e Ata della scuola: rimangono confermati, anche dopo le ultime riunioni con i sindacati, tutti i vincoli finora previsti dalla normativa. Nelle ultime settimane il tema è stato oggetto di confronto tra sindacati e Ministero, ma il vincolo quinquennale introdotto dalla legge 159/2019 è rimasto intatto, con pochissime deroghe e negando quindi l’assegnazione provvisoria. Oltre ai docenti assunti la scorsa estate, ugualmente interessati dal vincolo sono i docenti ex-FIT assunti a partire dal 1° settembre 2019 da graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 2018 e i neoassunti DSGA a partire dal 1° settembre 2020. “Il blocco degli spostamenti è nato per favorire la continuità didattica ma “di fatto tiene separate le famiglie, e scoraggia i precari dall’accettare i posti rimasti vacanti sapendo che 5 anni sarà il vincolo minimo richiesto prima di poter fare rientro nella propria regione”, scrive stamane la stampa specializzata.
L’Anief ha chiesto in tutte le sedi possibili di cancellare entrambi i vincoli, poiché discriminanti verso un alto numero di lavoratori. E torna a farlo ora. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, “non si comprende ancora come mai il decisore politico non si renda conto che in questo momento, contrassegnato dalla pandemia, occorre risolvere il problema della mobilità con una misura legislativa tampone che permetta a tutti di ricongiungersi ai propri affetti. Se non si vuole mettere mano alla norma, almeno si preveda l’assegnazione provvisoria: sarebbe un buon compromesso, in attesa che la disposizione legislativa venga finalmente cancellata da governanti più attenti alle esigenze del personale al servizio dello Stato”.
Sul vincolo a spostarsi per 5 anni non vi sono purtroppo novità. Il problema è che il blocco stabilito per legge, scrive oggi Orizzonte Scuola, “non può essere derogato per contrattazione. Il Ministero, pur essendosi mostrato orientato ad accogliere le istanze proposte dai sindacati, ha poi rinviato il confronto al nodo politico. E dunque migliaia di docenti sono in attesa di uno strumento normativo che consenta di sospendere l’applicazione del vincolo quinquennale per la mobilità e se proprio non si fa in tempo, almeno per le assegnazioni provvisorie”. Altrettanto importante è anche la richiesta di rivedere le aliquote per la mobilità territoriale interprovinciale, che per l’anno scolastico 2021/22 è appena del 25% e che rischia di saturarsi con le sole precedenze.
COSA CHIEDE L’ANIEF
Anief ricorda che tutte le forze politiche avevano presentato emendamenti nell’ultimo decreto Milleproroghe per eliminare il vincolo quinquennale, considerato iniquo e dannoso per le famiglie. Ora sembra che questa battaglia di civiltà comune a tutti i gruppi politici sia insormontabile da vincere. Anche il giovane sindacato ha ribadito con forza la proposta di considerare quest’anno come un anno di transizione e permettere almeno di poter richiedere l’avvicinamento ai propri cari mediante le assegnazioni provvisorie su tutti i posti disponibili. “Noi non ci rassegniamo - dice Marcello Pacifico, leader dell’Anief – perché se non riusciremo a spuntarla politicamente ricorreremo contro questo vincolo e chiederemo ai tribunali quello che l’amministrazione si ostina a non voler abolire”.L VINCOLO IMPOSTO DALLA LEGGE 159/2019
“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
PER APPROFONDIMENTI:
Mobilità, ai docenti italiani negato il diritto a ricongiungersi con la famiglia
Milleproroghe, falce cade su emendamenti: la maggior parte dichiarati inammissibili
Amministrativi con contratto fino al 31 agosto, l’amministrazione cancella due mesi
Mancano all’appello 20 mila posti da collaboratore scolastico