Il dipendente che assiste un genitore in situazione di disabilità grave e permanente ha pieno diritto alla precedenza in caso di trasferimento: il diritto non può venire meno a seconda della provincia o della regione da dove è stata formulata la domanda. Lo ha ribadito una sentenza emessa ieri dalla sezione Lavoro del Tribunale di Messina che si è espressa su un ricorso di una docente della scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato in servizio in assegnazione provvisoria presso un istituto comprensivo della Sicilia. A seguito della domanda di trasferimento interprovinciale, la docente si è vista negare dall’amministrazione tale diritto pur avendo la precedenza ai sensi dell’art. 33 ex Legge n.104/1992, in quanto figlia e referente unico della madre con disabilità grave e permanente.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza conferma che il sindacato fa bene a procedere in giudizio per le procedure di trasferimento che negano il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore con disabilità: è un principio, come quello del vincolo quinquennale per i neo-assunti, che in presenza di posti vacanti non può essere schiacciato. Significherebbe negare, nei fatti, l’assistenza fisica e morale un parente diretto o di un congiunto oppure al ricongiungimento alla famiglia, spesso a figli minori, solo per far prevalere la logica di norme a dir poco discutibili. La nostra Costituzione tutela dei principi che, fino a prova contraria, non possono soccombere per mano di norme contrattuali palesemente sbagliate e sottoscritte da parti poco avvedute”.
L’assistenza ad un genitore non cambia in base alla regione dove si lavora. È questa la linea condotta dai legali che hanno operato per Anief - Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci – nel ricorso prodotto al giudice del lavoro da una docente per il suo mancato trasferimento utile ad assistere la madre disabile: gli avvocati hanno spiegato al giudice che il mancato trasferimento richiesto non era previsto dal C.C.N.I., che non prevedeva alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l’assistenza dei genitori portatori di handicap con connotazione di gravità. Hanno quindi contestato che il trasferimento è stato invece ottenuto da diversi docenti senza alcun titolo di precedenza, o in possesso di una non meglio specificata precedenza. Inoltre, hanno ricordato che il CCNI 2019/20 dispone in maniera discriminatoria ed illegittima, che i trasferimenti provinciali precedano quelli interprovinciali. Infine, che nella provincia siciliana richiesta dalla docente esistevano numerosi posti disponibili che non erano stati messi a disposizione per la mobilità.
Nella risoluzione della controversia, il giudice ha richiamato la normativa di riferimento, ossia la Legge n. 104 del 1992, la quale prevede che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà della persona con disabilità e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, lett. a). E che nell’ambito degli scopi prefissati dalla stessa legge sono previste particolari agevolazione, che rappresentano forme di intervento assistenziali riconosciute ai portatori di handicap, direttamente o indirettamente. In particolare, ha scritto il giudice, l’art. 33, c. 5, L. 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona disabile in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Alla docente si legge nella sentenza del Tribunale “non è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza per assistenza al disabile, riconoscendo il CCNI applicabile tale diritto solo nell’ambito dei trasferimenti provinciali. Tale assunto risulta infondato e non può essere condiviso”. Pertanto, è stata reputata “illegittima la clausola che limita l’applicabilità del diritto di precedenza solo ad alcune tipologie di trasferimento, con la conseguenza – ha concluso il giudice ordinario - che va riconosciuta alla ricorrente la precedenza, risultando comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assiste in via esclusiva e con continuità la madre portatrice di handicap grave”.
In conclusione, per il giudice va “riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento in una sede ricompresa nella provincia” richiesta “secondo l’ordine di preferenze indicato nella domanda”, anche perché è stato appurato che in quella stessa provincia i posti vacanti sono stati affidati “a docenti aventi punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente”. Pertanto, il Tribunale “riconosce il diritto della ricorrente al trasferimento presso la sede” richiesta e “condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.050,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
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