Sono ben 57 gli emendamenti presentati da Anief alla V Commissione Bilancio della Camera per cambiare il decreto Sostegni-bis: tra essi, il sindacato ha suggerito anche specifiche proposte emendative riguardanti gli insegnanti di religione cattolica
Se infatti un insegnante su tre nelle scuole italiane di ogni ordine e grado lavora con un contratto a tempo determinato, la percentuale nazionale per il comparto dei docenti di religione cattolica presenta una statistica di un docente non stabilizzato su due. Tre emendamenti al decreto Sostegni Bis sono dunque stati predisposti per proporre l’uscita dal precariato di questi colleghi prima del bando del nuovo concorso dedicato.
Innanzitutto, con l’emendamento n. 47, si propone l’assunzione a tempo indeterminato per tutti i colleghi che hanno superato 48 mesi di servizio ed hanno la cattedra completa (o almeno 12 ore nella Primaria); essi sono già assimilati ai colleghi stabilizzati per regime stipendiale con N05; la loro assunzione in ruolo non comporterebbe dunque alcun aggravio per le casse dello Stato.
In secondo luogo, con l’emendamento n. 39, Anief chiede una graduatoria per soli titoli ai fini dell’assunzione di 7 mila insegnanti con più di 24 mesi di servizio; da ricordare anche la nostra pregressa richiesta al Ministero dell’Istruzione per l’assunzione di tutti i colleghi ancora presenti nelle liste del concorso espletato nel 2004, così come disposto dall’art. 1 bis, comma 3, del DL 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, nella L 20 dicembre 2019, n.159.
Con l’emendamento n. 38 chiediamo procedura di selezione per titoli e servizi per i colleghi con 24 mesi di servizio per il 100% dei posti vacanti e disponibili, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.
Infine, l’emendamento 56 all’articolo 58, comma 2, lettera f) chiede che le procedure di mobilità relative ai docenti di RC siano analizzate secondo il loro particolare inquadramento, in seguito a specifiche motivazioni dell’Ordinario, riconosciute dall’USR competente.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SU IRC
All’articolo 59, al comma 3 si aggiunge “Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, le immissioni in ruolo sono effettuale sul 100% dei posti vacanti e disponibili dalle graduatorie di cui al comma 3 della citata legge e attraverso una graduatoria nazionale permanente relativa a una procedura di selezione per titoli e servizi riservata al personale docente di religione cattolica che abbia, complessivamente, prestato 24 mesi di servizio di insegnamento, con decreto del ministro dell’Istruzione, sentita la Conferenza episcopale italiana.
Motivazione: L’emendamento intende procedere alla rapida assunzione dei docenti IRC a fronte di più di 10.000 posti vacanti e disponibili affidati in supplenza. La norma interviene altresì per istituire un canale riservato di assunzione per il personale precario di religione cattolica in risposta anche al ricorso pendente presso la Corte di giustizia europea per violazione della normativa comunitaria.
Articolo 59, comma 2, si inserisce in fine “È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell’assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
Motivazione: l’attuale situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.
All’articolo 59 comma 4 lettera b) si inserisce in fine: “Quanto disposto vale anche per i docenti IRC. “
Motivazione: i docenti IRC, in possesso di una idoneità all’insegnamento equiparabile all’abilitazione, si trovano in una situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con n05
Articolo 58, comma 2, lettera f) Dopo le parole “in una qualunque sede della provincia chiesta” si aggiunge: “fatto salvo quanto richiesto dalle motivazioni dell’Ordinario in merito al trasferimento del personale docente di RC, riconosciute dall’USR competente”.
Motivazione: il docente di religione cattolica immesso in ruolo, infatti, non è titolare di cattedra ma titolare di un posto nell’organico regionale sul territorio di ogni singola diocesi.