Introdurre su tutto il territorio nazionale i profili professionali dei lavoratori destinati all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, da inquadrare nei ruoli del personale ATA, da collocare ad un livello superiore o pari agli assistenti tecnici e amministrativi: a chiederlo è il sindacato rappresentativo Anief. La proposta è stata spiegata nei dettagli tre giorni fa a Roma, nel corso della Tavola rotonda svolta presso la Sala istituzionale Tirreno Regione Lazio.
Davanti ad oltre 500 colleghi e colleghi ASACOM al Convegno organizzato dal MISAAC e FIRST con politici e sindacati – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - abbiamo sostenuto la proposta parlamentare fortemente voluta da Anief per inserire tra il personale scolastico più di 57 mila assistenti all'autonomia e comunicazione. Siamo certi che ci riusciremo insieme. Per farlo, però, prima dovremmo venire a conoscenza del monte ore che svolge in ogni scuola questa preziosissima figura professionale. Poi la questione, dal punto di vista sindacale, sarà affrontata da noi, che in Aran definiremo la questione del contratto, della retribuzione oraria. Bisogna porre fine a un problema che ci trasciniamo sin dall’approvazione della Legge 104/92 e non è stato risolto. Stiamo parlando personale scolastico a tutti gli effetti: dobbiamo trattarlo - ha concluso Pacifico -garantendo loro diritti e i doveri alla pare degli altri”.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
L’ipotesi di assicurare/garantire figure professionali addette all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale degli alunni con disabilità è uno dei punti centrali presente della legge 104/92 allorquando, all’art. 13 comma 3, sottolinea l’obbligo di fornire tale assistenza.
Sono dunque trascorsi 32 anni dal momento in cui è stato stabilito che doveva essere assicurata tale figura. Secondo i dati Istat, attualmente 57.000 lavoratori prestano circa 9 ore di servizio scolastico settimanale con un costo medio per lo stato di 21euro lordi all’ora assegnati alle cooperative in convenzione con gli enti locali per un totale di 200milioni di euro per offrire questo servizio ai cittadini.
Nonostante il trascorrere di questi lunghi 32 anni questo personale presta ancora servizio nelle nostre scuole arruolato però dalle cooperative ed è per questo oggi più che mai fondamentale che lo stato intervenga per porre fine a questi anni di abusi, discriminazioni ed incertezze lavorative di queste figure il cui fabbisogno è dichiarato come un obbligo dalla legge 104.
È ampiamente condivisa l’indicazione di una definizione a livello nazionale dei compiti che tale figura deve svolgere, come pure le competenze necessarie per assolvere i compiti individuati e il percorso formativo per acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti. Per la definizione del profilo professionale delle figure addette all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione il sindacato suggerisce di sollecitare la Conferenza unificata Stato-Regioni affinché definisca in tempi rapidi quanto contemplato dall’art. 3 commi 3 e 5-bis del d.lgs. 66/2017, come rinovellato dal d.lgs. 96/2019.
Vanno necessariamente puntualizzati i passaggi relativi ai ruoli, in quanto la didattica afferisce al personale docente e non ad altro personale ed è per questo che concordiamo nell’inquadrare i profili professionali dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione nei ruoli del personale ATA.
Anief propone che venga istituita un’apposita commissione con il compito di definire, previo accordo con le OO.SS., i criteri per una progressiva uniformità a livello nazionale. Se un collaboratore scolastico è inquadrato come assistente ai servizi alla persona, non è possibile certamente inquadrare la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione allo stesso livello ma va pensato ad
Scegliendo di assumerli come personale ATA non potrà prendere parte al GIT, Gruppo territoriale per l’inclusione, in quanto il GIT, per sua definizione e, in particolare, per i compiti affidatigli, consta di professionalità afferenti all’area docente, alla quale non appartengono figure professionali addette all’autonomia e/o alla comunicazione. I docenti componenti del GIT sono nominati dall’USR e vengono distaccati dall’insegnamento e i loro compiti rientrano nella funzione docente. Potranno invece essere considerati come componenti del GLI, istituito presso ciascuna Istituzione scolastica, come previsto dal d.gls 66/2017. In tal senso, in quanto afferenti al personale ATA, gli assistenti all’autonomia e/o alla comunicazione possono essere individuati dal Dirigente scolastico, esattamente come gli altri soggetti previsti, quali componenti del GLI; inoltre se gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, come auspichiamo, sono dipendenti del MIM, esattamente come le altre “figure professionali interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e/o con l’alunno con disabilità” prenderebbero parte ai lavori del GLO degli alunni ai quali sono assegnati.
In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’ autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’ inclusione scolastica, dovrà, così inviare all’ ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno e/o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione. L’ ufficio scolastico regionale assegnerà le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno e per i posti del personale ATA da destinarsi alle figure professionali addette all’assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
In caso di utilizzo del personale addetto all’assistenza all’autonomia al servizio d’istruzione domiciliare devono essere indicati con puntualità i compiti, coerenti con il profilo professionale in fase di definizione.
Per quanto riguarda la procedura di stabilizzazione proponiamo di stabilizzare le figure già presenti in base alla disponibilità ed alle esigenze dei diversi territori e, in successiva battuta, utilizzare la procedura concorsuale utilizzando un criterio territoriale che possa basarsi su distretti e/o scuole, in quanto renderebbe più probabile garantire la continuità della figura stessa.
In conclusione, riprendendo alla mano la fotografia l’ISTAT già citata nelle premesse, se venissero stabilizzati nei ruoli dello stato come personale ATA, con una qualifica superiore a quella del collaboratore scolastico, su un lordo stato di 35mila euro per ognuno di questi assunti con gli attuali 200mln di euro potremmo assumere 6.090 unità per 36 ore in 30 settimane.
In caso di necessità si potrebbe pensare di utilizzare il fondo per la non autosufficienza che verrà aumentato di 250mln di auro a partire dal 2024 allo scopo di garantire la continuità del servizio orario ed il riconoscimento del nuovo rapporto di lavoro per questo personale.
PER APPROFONDIMENTI:
Docenti precari, elenchi aggiuntivi GPS: domande dal 12 al 27 aprile su Istanze online
SCUOLA - Concorso motoria primaria, pubblicato il bando: le domande fino al prossimo 6 settembre