È stato pubblicato, ieri 31 maggio 2024, in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 che contiene la riforma della durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero. Come sostenuto da Anief la riforma non poteva essere fatta come annunciato da un sindacato e dallo stesso Ministro degli affari esteri, attraverso lo strumento del DPCM, perché norma di rango inferiore rispetto al D.LGS 64/17. Di seguito l'articolo 14 di detto D.L.
Art. 14 Disposizioni in materia di durata del servizio
all'estero del personale della scuola
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il
personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata
esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente
decreto, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024."
Effetti di questo articolo
La proroga è riferita al personale che si trova al sesto anno nelle SEU e al personale che sta svolgendo il quinto anno di servizio nelle SCI.
Il personale in servizio nelle SEU entro 15 giorni a partire dal 31 maggio 2024 deve scegliere se accettare la proroga. Il personale in servizio nelle SCI ha tempo per decidere fino all'ultimo giorno di quest'anno scolastico. Chi accetta la proroga cessa il diritto al servizio all'estero. Non potrà più partecipare alle selezioni
Chi opta per la proroga deve potere assicurare fino a 7 anni di servizio, cioè se accetta la proroga ma deve essere collocato d'ufficio in pensione prima del raggiungimento di complessivi 7 anni all'estero per raggiunti limiti di età non verrà prorogato.
Il presente decreto, entra subito in vigore, ma andrà in parlamento per l'approvazione definitiva dove potra subire modifiche.
Anief promette battaglia per eliminare le ulteriori disparita di trattamento che questa riforma ha generato."
PER APPROFONDIMENTI:
Rinnovo contratto, a Valditara piace la proposta Anief: firmare subito e nel 2023 gli altri fondi
Oggi alle 12 incontro tra il ministro Valditara e i sindacati: il rinnovo del contratto si avvicina
Rinnovo del contratto, Pacifico (Anief): quelle risorse dovevano essere liberate, è solo l’inizio