Va a compimento la nuova normativa a tutela delle donne lavoratrici del settore scolastico vittime di violenza di genere che prevede congedi indennizzati maggiorati per il genere femminile che risulta vittima di violenza, stalking o abusi, così come previsto dai CCNL Istruzione, Università e Ricerca sottoscritti il 18 gennaio (docenti e ATA) e il 7 agosto (dirigenti scolastici): a questo scopo, l’Inps ha pubblicato una guida in otto passi sui servizi e sulle prestazioni che l’Istituto mette a disposizione.
“Stiamo assistendo ad un passaggio ulteriore verso la tutela che debbono giustamente avere le donne sottomesse ad assurde prevaricazioni, a vari livelli, inflitte da uomini che non conoscono il rispetto per l’altro – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e Udir -: ricordo che siamo stati i primi sostenitori delle novità normative introdotte per via contrattuale a tutela delle donne vessate. Il lungo congedo interamente retribuito in caso di violenze varie subite, la riduzione di ore di lavoro settimanali e il trasferimento in un altro istituto o presso un’altra amministrazione pubblica sono stati chiesti a gran voce e ottenuti da Anief: è bene rimarcarlo, a dimostrazione che il nostro giovane sindacato opera al meglio anche per ottenere l’ampliamento dei diritti dei lavoratori”.
LA GUIDA INPS
La guida in otto passi dell’Inps riguarda il congedo che l’Istituto nazionale di previdenza mette a disposizione e le modalità per quindi per richiedere l’astensione dal lavoro: giornaliera o oraria, a seconda delle seguenti categorie: lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato; apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti; lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato; lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari; lavoratrici autonome; lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS. Per le giornate di congedo, inoltre, la lavoratrice ha diritto a percepire una Indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione.
LE NOVITÀ PER DOCENTI E ATA
L’articolo 17 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio all’Aran ha previsto i congedi per le donne vittime di violenza. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, scrive la stampa specializzata, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi su base giornaliera.
LE NOVITÀ PER LE DIRIGENTI SCOLASTICHE
L’articolo 15 del CCNL area dirigenza, firmato il 7 agosto all’Aran, ha previsto altresì i congedi per le dirigenti vittime di violenza. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice vittima di violenza di genere può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici
giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
CCNL 2019/21 ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA: TUTTI I RISULTATI OTTENUTI DA ANIEF
Sono diversi i risultati ottenuti con il contratto collettivo nazionale sottoscritto all’Aran. Il giovane sindacato Anief propone qui di seguito una sintesi:
- i tre giorni di permesso (non due) retribuito anche al personale precario;
- i 60 euro (non 6) mensili come indennità da assegnare ai Direttori dei servizi generali e amministrativi;
- i 4 mesi (non 3) di congedo per le donne vittime di violenza;
- il 10% (non 3%) di aumento per prestazioni lavorative straordinarie e per le ore aggiuntive;
- l’autorizzazione per i Dsga per accedere ai fondi del MOF (fino ad oggi non era previsto);
- l’autorizzazione a bandire corsi professionali per gli Ata facenti funzione su ruolo superiore;
- la conservazione delle posizioni economiche e lo sblocco della metà, fermate nell’ultimo decennio a partire da quelli già valutati;
- l’autorizzazione per gli organi collegiali a svolgere riunioni online, che altrimenti si sarebbero svolte in presenza;
- l’accantonamento dell'ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca e dei Policlinici universitari;
- l’introduzione per i lavoratori Afam dell’area dei funzionari, in attesa della stabilizzazione del personale precario, nessuna novità sulle sanzioni disciplinari, con rinvio alla sequenza contrattuale.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Personale Ata, il rinnovo del contratto porta nuove professioni e titoli di accesso
11 agosto 2024
Ufficio Stampa Anief
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ANIEF - Ufficio Stampa
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