I sindacati propongono che i genitori degli alunni, “nell’ambito del grado di processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare i dirigenti scolastici a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera anche il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. Il secondo emendamento riguarda la selezione di quasi duemila nuovi ricercatori a termine, nel rispetto della carta europea dei ricercatori. È stata richiesta anche l’abolizione dell’immotivata trattenuta 0,80% sullo stipendio, applicata al personale docente della scuola primaria e dell’infanzia.
La giovane organizzazione sindacale, che ad un anno dalla nascita è sul punto di superare la soglia di rappresentatività dell’area dirigenziale scolastica, dopo aver promosso specifici ricorsi, ha inviato alla V e VII Commissione di Palazzo Madama quattro proposte di modifica dell’articolo 53 del disegno di legge n. 2960: riguardano la perequazione interna ed esterna stipendiale rispetto ai colleghi della medesima area, la sicurezza degli istituti, il ripristino e l’aumento del Fondo unico nazionale rivolto agli stessi capi d’istituto.
Marcello Pacifico (presidente Udir): Approvare le nostre richieste significa permettere ai dirigenti scolastici di procedere con la chiusura delle scuole non sicure, senza rischiare una denuncia per interruzione di pubblico servizio; di garantire la parità di trattamento tra dirigenti e presidi e tra DD. SS. e Dirigenti dell’Università e della Ricerca; di raddoppiare le risorse dedicate alla retribuzione di posizione e di risultato, fin dal 2016.
Aveva ragione l'Anief a contestare il D.P.R. n. 19/2016 riguardo le classi di concorso di nuova istituzione afferenti agli insegnamenti nei licei coreutici. Il TAR Lazio con la sentenza ottenuta dall'Avvocato Michele Ursini annulla la Tabella allegata al decreto nella parte in cui, per la nuova classe di concorso A-59 (tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza), non prevede tale insegnamento negli indirizzi di studio in "tecniche della danza classica" e "tecniche della danza contemporanea", proprie dei licei coreutici. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il Miur in udienza non ha saputo produrre alcuna motivazione sull'esclusione della nuova A-59 dagli indirizzi di studio da noi indicati a riprova che la tabella del DPR è stata elaborata in modo parziale”.
Per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo contrattuale occorreva incrementare lo stipendio di oltre il doppio di quanto previsto dal 1° gennaio 2018. Questo significa che gli 85 euro di aumento stabilito un anno fa sono pari a meno della metà di quello che spetta veramente ai dipendenti pubblici. Ai quali, dunque, andrebbero corrisposti 170 euro medi lordi. Più altrettanti di vero e proprio aumento. Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al disegno di legge, risulta che gli aumenti riguardano solo i dipendenti pubblici e non l’area dirigenziale, per la quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio, attraverso capitoli a parte.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Al personale della pubblica amministrazione dovrebbero essere assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti a lavoratore. Più gli arretrati, che vanno conteggiati da settembre 2015, come indicato da una puntuale sentenza della Corte Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro attraverso l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo, gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro netti. Ecco perché, a queste condizioni improponibili, è meglio non sottoscrivere alcun contratto e diffidiamo le organizzazioni sindacali rappresentative, che siedono ai tavoli contrattuali, a farlo.
Il giovane sindacato insiste nell’invitare il personale a presentare in massa richieste di risarcimento per recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Consulta. Tutti i dipendenti interessati possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
È una nuova vittoria quella che arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza dove l'Anief ottiene ancora una volta ragione sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il diritto al mantenimento del gradone stipendiale ‘3-8 anni’. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che discrimina i precari, si pone evidentemente in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.
La sentenza di pieno accoglimento è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di Vicenza su ricorso patrocinato per l'Anief dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria Maniscalco e riconosce il diritto di una nostra iscritta, immessa in ruolo nel 2014, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre differente trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia comporta una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest'ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”.