Un supplente 67enne si era visto negare il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto della capitale per “sopraggiunti limiti di età”: all’Ufficio Scolastico non è bastato sapere che al precario “storico” mancassero due anni per raggiungere la soglia del ventennio di contributi, indispensabile per ottenere l’assegno di quiescenza minimo. A quel punto, attraverso il sindacato, il prof si è rivolto al Tribunale del Lavoro di Velletri. Il quale gli ha dato ragione: potrà insegnare per altri tre anni. Come i colleghi di ruolo: per il giudice è infatti illegittima la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che nega la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile - ex multis Corte Cost. n.33/2013 - e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza. Non ci fermeremo qui: a quel docente va assegnato un assegno di pensione corrispondente a tutti gli anni prestati, non solo a una parte.
Il prof di 67 anni potrà infatti chiedere, con un altro ricorso, il riconoscimento per intero dei vent’anni di supplenze. Oggi la normativa scolastica gli riconoscerebbe solo i primi quattro anni per intero e tutti gli altri rimanenti solo per due terzi. In pratica, applicando la legge, perderebbe tra i 5 e i 6 anni di carriera. Con incidenza negativa su stipendio, scatti di anzianità (da assegnare anche per il periodo di precariato) e, di conseguenza, sull’assegno pensionistico. Invece, Anief chiederà di fargli riconoscere tutti gli scatti di anzianità maturati durante il lungo precariato e la conseguente anzianità di servizio maggiorata dopo il decreto di ricostruzione di carriera. Tra l’altro, da qualche giorno la domanda di ricostruzione carriera va presentata non più in modalità cartacea, ma via internet: attraverso il portale Miur “Istanze on line”.
Docenti e Ata con oltre 4 anni di precariato possono ancora aderire al ricorso per gli scatti di anzianità oppure al ricorso avverso l’incompleto decreto di ricostruzione di carriera.