Gli insegnanti dovranno fare molta attenzione alle preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento e di passaggio: sarà infatti possibile inserire, all’interno del modello di domanda, massimo 15 preferenze. Di queste, solamente 5 potranno essere delle scuole specifiche. Anche i neo-assunti, se ne avranno la possibilità, potranno essere collocati su una singola scuola e uscire dalle incertezze professionali derivanti dalla collocazione su ambito territoriale. Diventa fondamentale, quindi, ottenere il massimo del punteggio. E farsi valere dal proprio Ufficio Scolastico Provinciale, di conseguenza, tutti i titoli e i servizi svolti.
A questo proposito, Anief ricorda che ci sono diversi punti dell’Ordinanza sulla mobilità 2017 – la n. 220 e 221 del 12 aprile scorso - che penalizzano i docenti: non si considera per intero, a esempio, il servizio pre-ruolo. Va poi rilevata la mancata equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, nonché per i periodi di supplenze su sostegno che andranno considerati per coloro che chiederanno il passaggio su posto comune. Così come non c’è traccia nemmeno di quel punteggio massimo che si sarebbe dovuto assegnare per la presentazione del conseguimento dei titoli abilitanti o specializzanti, conseguiti attraverso Ssis, Tfa, Pas, Scienze della formazione primaria e corsi analoghi. In tanti saranno costretti a ricorrere al giudice.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo di fronte a mancate applicazioni di servizi e titoli che potrebbero essere decisivi ai fini del soddisfacimento delle domande. Forti anche dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione, tanti docenti e Ata della Scuola si stanno rivolgendo a noi per aver giustizia. Perché a volte anche un solo punto può fare la differenza sull’esito della domanda di mobilità presentata. Figuriamoci quando in ballo ci sono punteggi importanti derivanti da pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o specializzanti.