Gli altri con meno anni, se ATA possono perdere fino a 2.500 euro e se docenti fino a 10.300 euro in 8 anni per il blocco del contratto, della progressione della carriera, e per l’eliminazione del primo gradone stipendiale. Anief ricorre al GdL per ottenere gli euro tolti o bloccati. Per adesioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Fuorvianti le indicazioni fornite da alcune OO. SS. nazionali che hanno sottoscritto con il CCNL firmato in data 4 agosto 2011 la modifica della tabella stipendiale del personale docente e ata neo-immesso in ruolo nel contingente disposto per il 2011, annullando il primo gradone stipendiale 3-8 anni e il primo gradino 0-2 anni, dietro indicazione del legislatore che aveva previsto nella legge 122/2010 soltanto l’invarianza finanziaria senza alcuna esplicita penalizzazione o discriminazione dei lavoratori precari assunti. Mentre il Miur ha già chiarito con la nota 6705 del 24 agosto 2011 che le disposizioni si applicano anche agli assunti con le immissioni retrodatate al 2010, con palese discriminazione nei confronti di chi è stato assunto proprio l’anno scorso, per non parlare egli anni precedenti. Fuorvianti perché queste stesse tabelle non tengono conto della tredicesima, analizzano soltanto i casi con 5 anni di pre-ruolo ignorando gli altri, e infine non esplicitano che il sevizio svolto nel 2011-2012 come quello che sarà svolto nel 2012-2013 e nel 2013-2014 non sarà valido e cumulabile con gli anni pregressi perché non valutabile per la progressione di carriera, visto il blocco degli scatti e del contratto.
Risultato: anche chi ha 11 anni di servizio di pre-ruolo dovrà attendere l’a.s. 2014-2015 per avere l’aumento di stipendio previsto per il nuovo gradone 9-14 anni, mentre tutti gli altri a partire da quella data potranno maturare il servizio mancante per raggiungere la nuova anzianità tabellare contrattata dalle OO. SS. con una perdita che oscilla dai 2.500 ai 10.500 euro. Dall’anno scolastico 2014-2015, infatti, i 65.000 docenti e ATA potranno maturare il primo scatto di carriera qualora abbiano 8 anni di servizio, al raggiungimento del 9 anno di servizio tra ruolo e pre-ruolo essendo il servizio per espressa norma di legge non valutabile ai fini della progressione di carriera per gli anni 2010-2014.
Già Anief aveva deciso di ricorrere contro la norma che bloccava gli stipendi con un comunicato che trovate al seguente link: index.php?option=com_content&view=article&id=1081:anief-ricorre-contro-il-blocco-degli-aumenti-di-stipendio-e-del-ccnl-previsto-per-il-2011-2013=
Era evidente fin da allora come una decisione una tantum come quella del ministro pro tempore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di assegnare a suo buon cuore nelle tasche del personale della scuola gli aumenti di stipendio relativi al 2010 non potesse superare la previsione del legislatore di bloccare il contratto o la recuperabilità dei servizi resi, come oggi la Corte dei conti ribadisce. Soltanto un intervento del giudice delle leggi può eliminare i vizi presunti di non conformità alla Costituzione della norma introdotta, non certo la contrattazione con le OO. SS.
Pertanto, per i neo-immessi in ruolo Anief chiederà nello stesso ricorso la remissione alla corte costituzionale della legge 122/2010 e sue modificazioni, e l’impugnazione del contratto sottoscritto il 4 agosto 2011 dalle altre OO. SS. con risarcimento danni e recupero delle somme spettanti. E’ possibile, inoltre, nello stesso ricorso richiedere la retrodatazione giuridica ed economica se sei avente diritto a uno dei posti assegnati negli anni precedenti in base al contenzioso vittorioso patrocinato dall’Anief (es., inserimento a pettine o 30 punti aggiuntivi del titolo SSIS), e/o ottenere gli scatti biennali di stipendio o ancora le mancate mensilità estive (su posti vacanti e disponibili) maturate durante il periodo di pre-ruolo.
La precarietà non si baratta con la mortificazione degli stipendi. Già in Europa guadagnano in media il doppio dello stipendio. Chi vuole dare la sua pre-adesione al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere deve inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
TABELLA relativa alla PERDITA di STIPENDIO dovuta all’eliminazione dei GRADONI |
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Eliminazione primo gradino e gradone 1-9 anni,
Perdita divisa:
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Per mese
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Per anno,
per 13 mensilità
per ogni anno mancante per raggiungere il 9° anno di servizio e maturare lo scatto
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Senza pre-ruolo
per i prossimi 8 anni di servizio
(esclusi anni 2010-2014 bloccati)
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Collaboratore scolastico |
24,12
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313,52
|
2.508,16
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AA/AT
|
31,27
|
406,49
|
3.251,92
|
DSGA
|
53,56
|
696,27
|
5.570,16
|
Docente infanzia/primaria |
43,50
|
565,53
|
4.524,24
|
Docente con diploma di II° |
43,50
|
565,53
|
4.524,24
|
Docente di scuola media |
48,25
|
627,20
|
5.017,60
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Docente laureato di scuola superiore |
99,01
|
1.287,14
|
10.297,12
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