Ai colleghi che maturano i requisiti di pensione anticipata secondo le vecchie regole entro il 31 dicembre 2012. In caso di risposta negativa, alla scadenza delle 24 ore saranno messi a disposizione il modello cartaceo da protocollare presso l’istituzione scolastica sede di servizio entro il 30 marzo, insieme alle istruzioni operative per ricorrere preliminarmente al Tar Lazio avverso il D. M. n. 22 e la C. M. 23 del 12 marzo 2012, prima di adire il giudice del lavoro.

 

La diffida

 

Al Direttore Generale Miur per il personale scolastico, dott. Luciano CHIAPPETTA

Al Direttore Generale Miur per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, dott. Emanuele FIDORA

Al Capo Dipartimento Miur per la Programmazione, dott. Giovanni BIONDI

Al Capo Dipartimento Miur per l’Istruzione, dott. Lucrezia STELLACCI

 

Oggetto: Istanze On Line – Cessazioni on-line, C. M. n. 23 del 12 marzo 2012. Problematiche relative alla compilazione della domanda con procedura telematica per il personale della scuola, registrato nel sistema di accesso web Polis “Istanze on-line”, che intende inoltrare domanda di cessazione dal servizio perché matura i requisiti di pensione di anzianità con requisito di servizio entro il 31 agosto 2012 ed età anagrafica entro il 31 dicembre 2012, secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011, che pure ne riconosce la validità per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Richiesta intervento immediato entro 24 ore – diffida.

 

La scrivente O. S., in nome e per conto dei propri iscritti assistiti,

CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute in merito alle procedure di presentazione della domanda di cessazione del servizio – collocazione a riposo dal 1 settembre 2012 di cui alla C. M. n. 23 del 12 marzo 2012;

RISCONTRATO che al personale della scuola pur registrato e identificato nel sistema di accesso “Istanze on-line”, pur essendo in possesso dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011 da maturare entro l’a. s. 2011/2012, ovvero entro il 31 agosto 2012, per maturazione dei 40 anni di servizio utili al pensionamento (anzianità contributiva) o per raggiungimento della “quota 96” utile al collocamento a riposo, nel corrente a. s. 2011/2012, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto e della sua conversione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è consentito compilare la domanda in oggetto, pur indicando la chiara volontà di non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito;

ATTESO CHE l’indicazione della data 31 dicembre 2011 per la maturazione dell’anzianità contributiva non può essere intesa come perentoria per il personale della scuola, che ha avuto sempre una finestra aperta in corrispondenza del termine dell’anno scolastico quale anno di servizio, ovvero di maturazione dei contributi al 31 agosto, e della maturazione dell’età anagrafica al 31 dicembre successivo;

NEL RICORDARE COME

- la suddetta procedura telematica è prevista in via esclusiva per la domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo tanto che “eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità”;

- gli artt. 39, c. 1; 48, c. 2; 52, c. 1; 53, c. 3; 58, c. 1; 61; 62, c. 1; 63, c. 1; 71, cc. 1-2 del D. P. R. 445/2000 prevedano che la sottoscrizione delle domande possa avvenire senza autenticazione, che l’amministrazione debba predisporre la modulistica necessaria e consentire a tutti gli utenti registrati nel sistema informatico l’utilizzo della documentazione predisposta conservando per la consultazione i documenti prodotti, senza alcun intervento dell’operato informatico, che la suddetta amministrazione debba, altresì, provvedere entro 24 ore dalla segnalazione alla correzione di eventuali disfunzioni o anomalie del sistema, e che costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della domanda fornita da personale, peraltro, già identificato e riconosciuto;

- l’art. 32, c. 3, lettera l) del D. Lgs. 82/2005 preveda la necessità nel rilascio delle certificazioni digitali della creazione di un sistema di accreditamento facoltativo e delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie;

CHIEDE ALLE SS. LL.

di provvedere entro 24 ore dalla ricezione della presente segnalazione alla risoluzione delle anomalie segnalate, consentendo a tutto il personale della scuola registrato nel sistema web Polis “Istanze on-line” la compilazione della domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo dal 1 settembre 2012, o di predisporre, comunque, uno schema di domanda utile a quanto richiesto.

CON ESPRESSO AVVISO CHE

la presente richiesta ha valore anche di diffida e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra senza che ne vengano recepite le richieste, si adiranno le autorità competenti per le denunce del caso, vista l’urgente necessità di consentire a tutti gli aspiranti la presentazione delle domande entro i termini di scadenza previsti dall’art. 1, c. 1 del D. M. n. 22 del 12 marzo 2012, salva comunque la sua impugnativa insieme alla circolare in oggetto presso il tribunale amministrativo e/o ordinario per le violazioni della normativa vigente.

Cordiali saluti.

Palermo, li 22 marzo 2012

Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifico

Per il tribunale, i diritti vantati dall’Anief, in violazione della normativa comunitaria sono imprescrittibili, mentre le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento non violano la costituzione. Punito il ricorso dell’amministrazione a contratti a tempo determinato, pur in assenza dei requisiti per la stabilizzazione.

Il giudice Chirone nella sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012, in primo luogo respinge le istanze di rigetto dell’avvocatura in riferimento al termine di prescrizione decennale del petitum, posto che ai sensi della sentenza della suprema corte n. 10.813 del 17 maggio 2011, il diritto che trovi fondamento giuridico in una violazione della direttiva comunitaria (1999/70/CE), anche parzialmente recepita nell’ordinamento interno (D.lgs. 368/01) non scade mai. In secondo luogo, respinge l’eccezione di non costituzionalità della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ricordando come l’assunzione avvenga da graduatorie generate dal supermento di una procedura concorsuale (esame di Stato).

Nel ricostruire l’evidente applicabilità nel comparto scuola della normativa che regola l’attribuzione di contratti a tempo determinato e ne vuole impedire gli abusi, per il giudice adito, soltanto la legge 167/2009, ripresa dalla legge 106/2011, innovano la materia, vietando la stabilizzazione. Pertanto, nel caso in esame, non riscontrando alla data del 29 novembre 2009, i requisiti di 36 mesi, il tribunale decide, comunque, di condannare l’amministrazione per l’abuso dei contratti posti illegittimamente a quella data al pagamento di 2.500 euro per spese di lite e di 12 mensilità come risarcimento danni, richiesti dall’avv. Cutrera dell’Anief in favore del ricorrente.

L’Anief è stato l’unico sindacato della scuola che aveva preso una dura posizione contro le illegittime modalità di formazione degli insegnanti di sostegno previste dell’A.N.S.A.S., paventando azioni legali. Ora vigileremo attentamente. Il problema dei soprannumerari si potrebbe risolvere con l’ammissione al TFA e con l’introduzione dell’organico funzionale.

Anief accoglie con soddisfazione il decreto dell’A.N.S.A.S. n. 10 del 5 gennaio 2012 e continuerà a vigilare, nell’interesse di alunni e docenti, su ogni azione che verrà intrapresa sulla formazione degli insegnanti. L’agenzia (la stessa che ha affidato ad 89 esperti esterni la stesura dei censurati quesiti del concorso a dirigente) due giorni fa ha provveduto in autotutela ad annullare il bando relativo all’individuazione di tutor preposti alla formazione del personale docente nell'ambito del progetto riqualificazione/riconversione professionale dei soprannumerari, dopo le vibrate proteste ed il fermo intervento anche dell’Anief del 30 dicembre scorso.

Anziché ipotizzare nuovi modelli per la formazione degli insegnanti di sostegno, che, dal 1998, è stata delegata con successo alle università, il Miur farebbe bene ad attivarsi per formare gli insegnanti sui disturbi specifici di apprendimento, ad un anno dall’approvazione della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, e per fare attivare dai direttori scolastici regionali tutti i posti in deroga senza discriminare o penalizzare gli alunni con handicap meno gravi nell’assegnazione delle ore. Questi temi, a nostro avviso, devono essere posti con forza e risolti al prossimo Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica che si terrà il 10 gennaio proprio a Roma.

Quanto al problema dei soprannumerari a seguito della politica sconsiderati dei tagli lineari nella scuola, è evidente che la colpa non è degli insegnanti, e che basterebbe introdurre l’organico funzionale e concedere la possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni presso i corsi di TFA, per garantire una migliore riqualificazione professionale o un temporaneo impiego di questi lavoratori in altre funzioni. Tuttavia, bisogna accompagnare questi interventi con un progetto politico complessivo che non allontanandosi, in tema di occupazione, dalla “flessicurezza”, consideri come priorità imprescindibile il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione dei cittadini per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale del nostro Paese, intorno al nostro patrimonio culturale.

Il comunicato dell’Anief del 30 dicembre 2011

Atto della Commissione europea sulla flessicurezza

Miur programma sulla formazione permanente

Nel valutare il recente decreto sul reclutamento di tutor per la riconversione dei docenti di ruolo soprannumerari al sostegno, l'ANIEF s'interroga sulla ragione per la quale il MIUR pensi a riqualificare questi docenti con un processo di formazione approssimativo ed improvvisato quando è stato già approntato, attraverso il decreto sulla formazione docenti (DM 249 del 2010), un percorso di formazione altamente professionalizzante al sostegno.

Ritenendo molto grave una formazione parziale per gli insegnanti di sostegno, come sottolineato dalle tante critiche al provvedimento - tra cui quelle mosse dal vicepresidente del FISH Salvatore Nocera - l'ANIEF, a maggior tutela degli allievi disabili, chiede che la riqualificazione dei docenti soprannumerari avvenga attraverso i corsi di formazione per il sostegno previsti dal DM 249 del 2010 e che i fondi previsti alla loro riqualificazione vadano a coprire le tasse dei corsi in questione.

Nonostante il decreto equipari nei diritti docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, (battaglia che l’Anief ha da sempre sostenuto) ammettendo alla selezione anche tutor precari con tre anni di esperienza nel ruolo di docente per le attività di sostegno, appare tuttavia beffardo ed inaccettabile che si chieda a questi colleghi di preparare altri docenti che, di fatto, li andranno a sostituire.

Ci si chiede piuttosto perché non si provveda ad emanare il decreto per individuare i docenti tutor per il corso previsto dal DM 249/2010, in modo da superare anche la strana esclusione dal bando di quei docenti che, seppur in possesso di una laurea V.O. (o di secondo livello), non insegnano nella scuola secondaria.

E fissa l’udienza al 20 dicembre. I legali dell’Anief diffidano il Miur dal procedere allo svolgimento delle prove senza aver atteso la discussione degli appelli nella prima camera di consiglio utile. A rischio l’intera procedura concorsuale. Compresso il diritto della difesa per la violazione degli articoli 113 della Costituzione e 6 della CEDU.

Premesso che in assenza di contraddittorio, i giudici di Palazzo Spada non hanno mai concesso provvedimenti monocratici in assenza dei contro-interessati - per colpa della calendarizzazione immediata delle prove scritte non vi erano, infatti, tempi tecnici per la loro corretta convocazione in giudizio – e che non hanno voluto considerare la sola possibile richiesta avanzata in questa fase pre-cautelare di sospendere le prove scritte perché l’hanno ritenuta contrastante con la contestazione del corretto svolgimento delle prove pre-selettive,

a questo punto, in assenza di un provvedimento d’urgenza del ministro che si ritiene necessario, tutte le prove fino ad oggi svolte e le nuove programmate rischiano di essere annullate nel caso in cui sarà dimostrato dai legali, nel merito del ricorso, la violazione del bando concorsuale, ovvero la somministrazione tra i 100 test di almeno un quesito errato. Sarà richiesta una perizia tecnica, le cui spese saranno a carico della parte soccombente nella decisione di merito, ma che l’Anief è già pronta a coprire perché è decisa ad andare fino in fondo, perché la giustizia deve essere garantita a tutti i cittadini.

Per questa ragione, i legali hanno già provveduto a notificare al ministro Profumo una diffida affinché le prove scritte vengano rinviate a una data successiva all’udienza camerale del 20 dicembre prossimo. In caso contrario, è evidente che sarà coinvolta anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la violazione della convenzione sul giusto processo, oltre a essere interessato lo stesso tribunale amministrativo per un abuso di potere, da parte dell’amministrazione, tanto più gratuito quanto più violento nel deridere alcuni articoli della Costituzione, di cui si chiede ai candidati la conoscenza.

 

Il testo della diffida

 

Al ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, on. prof. Profumo

Al capo di gabinetto pro-tempore del Miur

Al Direttore generale del personale, dott. Chiappetta

URGENTE

 

Oggetto: istanza di rinvio delle prove scritte del concorso per dirigente scolastico in vista della discussione del 20.12.2011 in Camera di consiglio presso il CdS dei ricorsi nn. 9669/11, 9671/11, 9674/11, 9677/11 per la riformulazione delle ordinanze di primo grado e l’esame della richiesta dell’ammissione con riserva dei candidati ricorrenti risultati non idonei. Diffida ad adempiere. VIOLAZIONE ART. 6 CEDU, ART. 113 COSTITUZIONE.

Considerato che il Consiglio di Stato ha fissato per il 20 dicembre 2011 la Camera di consiglio per la discussione dei ricorsi di appello in oggetto,

Considerata che sia la normativa interna (artt. 103, 111, 113 della Costituzione), sia il diritto comunitario (art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) garantiscono ai cittadini la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa e a richiedere un’equa e pubblica udienza entro un termine ragione­vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile,

dato che la data scelta per lo svolgimento delle prove scritte, il 14 e 15 dicembre prossimo, priva i ricorrenti della possibilità di discutere gli appelli presentati nei termini stabiliti essendo la prima data utile - dopo la pubblicazione del 25 novembre scorso delle ordinanze oggetto di gravame - per la calendarizzazione proprio il 20 dicembre 2011,

al fine di tutelare gli interessi di tutti i partecipanti e il buon andamento dell’amministrazione, poiché - come hanno chiarito i giudici del Consiglio di Stato, nel negare la possibilità di concedere un provvedimento monocratico - la mancata preventiva discussione dell’appello, potrebbe comportare l’annullamento di tutta la prova pre-selettiva e delle consequenziali prove scritte programmate con grave danno anche per l’erario,

“considerato che l’interesse azionato è diretto alla rinnovazione delle prove selettive e quindi dell’intera procedura concorsuale; ritenuto che la richiesta di ammissione alle prove scritte non appare coerente con tale pretesa e non elimina il danno lamentato”

chiede alla S. V.

di rinviare lo svolgimento delle prove scritte del prossimo 14 e 15 dicembre ad una data successiva alla Camera di consiglio prevista, anche per non generare un certo contenzioso pure in sede comunitaria, che porterebbe non soltanto all’annullamento della prova ma anche alla richiesta di ingenti risarcimenti danni per la compressione-negazione del diritto alla difesa, al netto della decisione di merito del giudice amministrativo sulla corretta esecuzione delle attività preposte ovvero sulla congruità con quanto disposto dal bando in merito alla prova pre-selettiva svolta.

La presente è da intendersi come diffida negli usi consentiti dalla legge.