Ai colleghi che maturano i requisiti di pensione anticipata secondo le vecchie regole entro il 31 dicembre 2012. In caso di risposta negativa, alla scadenza delle 24 ore saranno messi a disposizione il modello cartaceo da protocollare presso l’istituzione scolastica sede di servizio entro il 30 marzo, insieme alle istruzioni operative per ricorrere preliminarmente al Tar Lazio avverso il D. M. n. 22 e la C. M. 23 del 12 marzo 2012, prima di adire il giudice del lavoro.
La diffida
Al Direttore Generale Miur per il personale scolastico, dott. Luciano CHIAPPETTA
Al Direttore Generale Miur per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, dott. Emanuele FIDORA
Al Capo Dipartimento Miur per la Programmazione, dott. Giovanni BIONDI
Al Capo Dipartimento Miur per l’Istruzione, dott. Lucrezia STELLACCI
Oggetto: Istanze On Line – Cessazioni on-line, C. M. n. 23 del 12 marzo 2012. Problematiche relative alla compilazione della domanda con procedura telematica per il personale della scuola, registrato nel sistema di accesso web Polis “Istanze on-line”, che intende inoltrare domanda di cessazione dal servizio perché matura i requisiti di pensione di anzianità con requisito di servizio entro il 31 agosto 2012 ed età anagrafica entro il 31 dicembre 2012, secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011, che pure ne riconosce la validità per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Richiesta intervento immediato entro 24 ore – diffida.
La scrivente O. S., in nome e per conto dei propri iscritti assistiti,
CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute in merito alle procedure di presentazione della domanda di cessazione del servizio – collocazione a riposo dal 1 settembre 2012 di cui alla C. M. n. 23 del 12 marzo 2012;
RISCONTRATO che al personale della scuola pur registrato e identificato nel sistema di accesso “Istanze on-line”, pur essendo in possesso dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011 da maturare entro l’a. s. 2011/2012, ovvero entro il 31 agosto 2012, per maturazione dei 40 anni di servizio utili al pensionamento (anzianità contributiva) o per raggiungimento della “quota 96” utile al collocamento a riposo, nel corrente a. s. 2011/2012, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto e della sua conversione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è consentito compilare la domanda in oggetto, pur indicando la chiara volontà di non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito;
ATTESO CHE l’indicazione della data 31 dicembre 2011 per la maturazione dell’anzianità contributiva non può essere intesa come perentoria per il personale della scuola, che ha avuto sempre una finestra aperta in corrispondenza del termine dell’anno scolastico quale anno di servizio, ovvero di maturazione dei contributi al 31 agosto, e della maturazione dell’età anagrafica al 31 dicembre successivo;
NEL RICORDARE COME
- la suddetta procedura telematica è prevista in via esclusiva per la domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo tanto che “eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità”;
- gli artt. 39, c. 1; 48, c. 2; 52, c. 1; 53, c. 3; 58, c. 1; 61; 62, c. 1; 63, c. 1; 71, cc. 1-2 del D. P. R. 445/2000 prevedano che la sottoscrizione delle domande possa avvenire senza autenticazione, che l’amministrazione debba predisporre la modulistica necessaria e consentire a tutti gli utenti registrati nel sistema informatico l’utilizzo della documentazione predisposta conservando per la consultazione i documenti prodotti, senza alcun intervento dell’operato informatico, che la suddetta amministrazione debba, altresì, provvedere entro 24 ore dalla segnalazione alla correzione di eventuali disfunzioni o anomalie del sistema, e che costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della domanda fornita da personale, peraltro, già identificato e riconosciuto;
- l’art. 32, c. 3, lettera l) del D. Lgs. 82/2005 preveda la necessità nel rilascio delle certificazioni digitali della creazione di un sistema di accreditamento facoltativo e delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie;
CHIEDE ALLE SS. LL.
di provvedere entro 24 ore dalla ricezione della presente segnalazione alla risoluzione delle anomalie segnalate, consentendo a tutto il personale della scuola registrato nel sistema web Polis “Istanze on-line” la compilazione della domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo dal 1 settembre 2012, o di predisporre, comunque, uno schema di domanda utile a quanto richiesto.
CON ESPRESSO AVVISO CHE
la presente richiesta ha valore anche di diffida e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra senza che ne vengano recepite le richieste, si adiranno le autorità competenti per le denunce del caso, vista l’urgente necessità di consentire a tutti gli aspiranti la presentazione delle domande entro i termini di scadenza previsti dall’art. 1, c. 1 del D. M. n. 22 del 12 marzo 2012, salva comunque la sua impugnativa insieme alla circolare in oggetto presso il tribunale amministrativo e/o ordinario per le violazioni della normativa vigente.
Cordiali saluti.
Palermo, li 22 marzo 2012
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico