Ancora un successo per l’ANIEF a tutela dei lavoratori precari della scuola: il Tribunale di Verona dà piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Maniscalco e riconosce il diritto di una nostra iscritta a essere reinserita nelle Graduatorie d’interesse nel rispetto della normativa primaria che regola l’aggiornamento delle GaE. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, nei periodici Decreti di aggiornamento succedutisi nel tempo ha violato palesemente la normativa primaria non prevedendo la possibilità, per i docenti cancellati per non aver prodotto domanda, di essere reinseriti.
La nuova sentenza ottenuta dall’ANIEF non lascia spazio a fraintendimenti e conferma fin da subito che la trasformazione delle Graduatorie da Permanenti a Esaurimento “non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano riconfermato la volontà di permanere all’interno della stessa, debbano essere penalizzati al punto tale da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione degli aggiornamenti periodici” ed esplicita che “al contrario, la possibilità del reinserimento è prevista espressamente dall’art. 1 comma 1 bis della legge n. 143 del 2004, disposizione tuttora in vigore e non compressa dai D.M. che prevedono la sanzione della cancellazione in via definitiva”.
La normativa primaria, dunque, come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, consente il reinserimento e “non accresce il numero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione dalla graduatoria in conseguenza della omessa o intempestiva domanda di aggiornamento facendo tuttavia salvo il reinserimento nelle graduatorie successive”. MIUR, totalmente soccombente in tribunale, condannato anche al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 3.000 Euro oltre accessori.
Soddisfazione da parte dell’ANIEF che ha visto nuovamente trionfare la Giustizia e il Diritto in tribunale con la dichiarazione di assoluta illegittimità dei Decreti Ministeriali di aggiornamento delle GaE, disapplicati nella parte in cui non prevedevano il reinserimento a domanda dei docenti cancellati, in quanto contrastanti “con la norma primaria alla quale avevano il compito viceversa di dare attuazione”.