“L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”. Lo scrive il Tribunale del lavoro di Verona rispondendo positivamente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto, tra il 2021 e il 2023 due supplenze di lunga durata: il giudice ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire la docente con i 1.000 euro inizialmente negati dall’amministrazione, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.