Come Cisal, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Italia stampa; infatti, si è tenuto presso Palazzo Vidoni il confronto del ministro Zangrillo sui temi emergenti della Pubblica Amministrazione. “Il ministro sostiene il piano del governo di una modernizzazione della pubblica amministrazione affinché il lavoro nella PA torni a essere attrattivo”, riporta l’agenzia.
Il sindacato ha ottenuto la proroga che aveva richiesto per alleggerire il carico amministrativo delle segreterie. Soddisfatto il presidente Pacifico per lo slittamento di 45 giorni degli adempimenti previsti.
Lo scorso anno lo Stato italiano ha aperto alla Carta del docente per i precari: gli effetti della norma, però, non possono considerarsi esauriti con l’annualità e quindi valgono inevitabilmente anche per il futuro. A sostenerlo è il Tribunale di Verona, che ha esaminato, accogliendo la richiesta, il ricorso mosso dai legali Anief in difesa di un insegnante che prima di essere assunto “a tempo indeterminato dal 1.9.2023” ha svolto una supplenza annuale nell’a.s. 2022/23: nel condannare il Ministero a risarcire il docente ricorrente con i 500 euro della card per l’aggiornamento, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, il giudice ha ricordato che Stato italiano ha emanato l’art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all’anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro”.
“La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
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