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“la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”: lo scrive il Tribunale di Bari accordando il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una docente che per due annualità, tra il 2019 e il 2021, non ha ricevuto la Carta del docente pur svolgendo più di 180 giorni per ciascun anno.
“Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-21, il primo firmato da Anief, ci soddisfa ma non ci basta. Stiamo parlando di un periodo 2019-21, e siamo nel 2024. Quando scade il contratto bisogna pagare l’indennità di vacanza contrattuale. Ecco perché nei mesi scorsi abbiamo chiesto al personale di mandare un modello di diffida per sbloccare l’allineamento dell’indennità di vacanza contrattuale, che la legge dice deve essere legata al 50% del tasso di inflazione programmata”: lo dichiara oggi ad Orizzonte Scuola il presidente nazionale Anief, spiegando perché il sindacato autonomo ha preparato due ricorsi per recuperare le somme negate ad una categoria che continua a ricevere buste paga mensili ancora molto sotto l’inflazione accumulata negli ultimi anni e nel decennio di blocco stipendiale 2008-2018.
Ancora una sentenza che conferma la fondatezza del ricorso gratuito condotto dai legali Anief per fare ottenere ai precari la Carta del docente superando la norma, contenuta nella Legge 107/15, che ne impone il divieto: a Bari il giudice ha assegnato 2.500 euro ad un insegnante che dal 2017 ha svolto cinque annualità in qualità di supplente annuale, l’ultima delle quali per 15 ore settimanali a fronte delle 18 che compongono la cattedra completa, perché l’aggiornamento professionale è prerogativa anche del personale non di ruolo. Il giudice, però, ha negato il pagamento della supplenza annuale del 2016/17 perché caduta in prescrizione.
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