Quando una norma è incompleta e discriminante, in attesa della sua revisione, non c’è altra soluzione che rivolgersi ai giudici: è quello che sta sostenendo da tempo il sindacato Anief, al fine di permettere l’assegnazione della Carta del docente anche al personale insegnante precario. Come è accaduto al Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dove il giudice ha accolto le richieste dei legali che operano per la giovane e combattiva organizzazione sindacale, stavolta operante in difesa di un insegnante che ha svolto due supplenze annuali negli anni scolastici 2019/20 e 202/21 senza vedersi assegnare un solo euro per effettuare l’aggiornamento obbligatorio per tutto il personale insegnante della scuola.
I giorni de ferie non utilizzati dal docente precario durante l’anno scolastico vanno pagati: lo hanno confermato diverse aule di giustizia, spazzando in questo modo ogni dubbio. A spiegare l’importanza delle recenti sentenze, favorevoli ai supplenti, è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: il nostro sindacato, ha dichiarato Pacifico all’agenzia Teleborsa, “ha vinto in Tribunale, in Cassazione, grazie anche alle interpretazioni delle norme in Corte di Giustizia Europea, per ricorsi finalizzati a fare riconoscere le ferie non assegnate al personale precario. Dobbiamo ricordare e chiarire che tra il personale scolastico, uno su quattro ha contratti con scadenza fino al 30 giugno e dovrebbe essere collocato in ferie di ufficio, non durante le vacanze".
Oggi ha avuto luogo un incontro al Mur per discutere di alcune tematiche inerenti al rinnovo del Contratto per il personale dell’Università e della Ricerca e Afam. Anief ha rappresentato alcuni punti fondamentali.
Si sta confermando salatissimo il conto che lo Stato italiano è destinato a pagare per la mancata applicazione nella scuola della direttiva 70/1999 contro l’abuso di precariato: è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova norma, il DL 131/2024, che porta da 12 a 24 mesi il massimo di risarcimento consentito che l’amministrazione pubblica è tenuto ad effettuare verso i precari che decidono di ricorrere al giudice del lavoro per essere risarciti per la mancata stabilizzazione.
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