Qualsiasi supplenza annuale – fino al 31 agosto, al 30 giugno o al termine delle lezioni – copre “un’orizzonte temporale” tale da giustificare l’assegnazione della Carta del docente: lo ribadisce il Tribunale di Tivoli nell’accogliere il ricorso prodotto da una insegnante, difesa da legali che operano per Anief, che prime di entrare in ruolo aveva svolto cinque supplenze annuali tra il 2017 e il 2022 senza potere fruire della card annuale da 500 euro utile all’aggiornamento professionale.