La Corte di Cassazione, con la sentenza ottenuta dai legali #Anief, osserva che Corte di Giustizia UE è intervenuta nella stessa materia con una nuova sentenza (30.11.2023, in causa C-270/22), con cui ha stabilito che «La clausola 4 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio».