A breve, l’Ordinanza ministeriale fisserà ufficialmente le date di presentazione delle domande: sono molti gli insegnanti che temono brutti “scherzi”. Finire, infatti, tra i soprannumerari significa oggi, dopo l’approvazione della Legge 107 del 2015, perdere la titolarità per sempre. Si torna, di fatto, ad essere precari, perché finendo gli ambiti territoriali si è soggetti al giudizio triennale del capo d’istituto. Diventa giocoforza fondamentale farsi assegnare tutto il punteggio svolto e i titoli conseguiti. Ciò avviene, sia compilando in modo corretto i modelli predisposti dal Miur, sia rivendicando nelle dovute sedi quello che il Ministero dell’Istruzione non intende riconoscere.
A tal proposito, Anief ricorda come sia illegittima la valutazione parziale del servizio pre-ruolo o prestato nella scuola paritaria. La stessa organizzazione ritiene anche non corretta la tabella di valutazione dei titoli, predisposta sempre dall’amministrazione. Le incongruenze sono diverse: si va dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS di sostegno, dal titolo TFA conseguito (anche sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6 e per intero), dal doppio punteggio per servizio pre-ruolo in piccole isole al servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): I docenti danneggiati dalle decisioni errate dell’amministrazione centrale fanno decisamente bene a rivendicare il punteggio corretto. Per come si sono messe le cose, infatti, rischiano di trovarsi senza più scuola e senza alcuna stabilità. In pratica, si dà loro la colpa di aver svolto troppi anni di precariato, visto che gli vengono considerati validi per intero solo i primi quattro. Come riteniamo assurdo che i titoli conseguiti non siano considerati alla stessa stregua. Ancora una volta l’amministrazione scolastica incappa nella violazione della direttiva UE n. 70/99, andando a determinare delle insopportabili discriminazioni tra il personale.
Il sindacato ha quindi predisposto sia il ricorso, al giudice del lavoro, in modo da far valere il servizio pre-ruolo per intero, sia l’impugnazione della tabella predisposta Miur al giudice del lavoro.
L’amministrazione escogita delle soluzioni per aggirare il comma 83 della “Buona Scuola”, in base al quale il collaboratore o vicario (con esonero o semi esonero) va individuato nell’ambito del 10% di personale dell’organico dell’autonomia che coadiuva il dirigente scolastico. Questo significa che non è possibile ottenere l’esonero annuale dalle lezioni in tutti quei casi, purtroppo frequenti, in cui la classe di concorso del posto di potenziamento concesso dall’Ufficio Scolastico Regionale non corrisponde a quello chiesto per far “scattare” l’esonero. Per ovviare a ciò, il Ministero si è impegnato a sollecitare i direttori degli Usr affinché nell’assegnazione dell’organico di potenziamento si tenga conto della classe di concorso del primo collaboratore, come indicata dal preside. Ma il problema rimane in piedi: tutto ha preso il via con la soppressione della norma che faceva scattare l'esonero, derivante dall'art. 459 del Testo Unico.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Si è andati a creare tale situazione in un momento difficile per la gestione delle scuole, perché quelle in reggenza sono ad oggi circa 1.500. E a settembre, a seguito dei prossimi pensionamenti, un istituto su tre non avrà il suo preside, dopo che uno su quattro è stato accorpato o cancellato negli ultimi dieci anni dai tagli della politica, a partire dal DPR 89/2009, che ha dato disposizioni per tagliare di un terzo le strutture scolastiche. A tutto ciò si aggiunge la pessima decisione, presa nel 2011, di eliminare l'indennità di presidenza istituita con l'art. 69 del CCNL del 1995 e ribadita dall'art. 146 del CCNL 2007. Con il Governo allora in carica che giustificò l’operazione sostenendo che per pagare le attività del vicario c’era comunque il fondo di istituto, quello che da quell’anno in poi è stato peraltro fortemente ridotto, tanto è vero che oggi gli istituti ricevono circa la metà dei finanziamenti proprio del 2011. Anche il nuovo contratto mortifica la professionalità di migliaia di vicari e collaboratori dei dirigenti. Con l’aggravante che il lavoro svolto in questi anni non varrà nemmeno ai fini del concorso per dirigenti scolastici, visto che il bando di concorso non contiene alcuna riserva di posti messi a bando per tali professionalità, né punteggi aggiuntivi, né tantomeno l’esonero della parte pratica della formazione. Ecco perché abbiamo attivato ricorsi specifici.
Per informazioni: Ricorso Anief per il riconoscimento dell'indennità di reggenza e sostituzione DS ai vicari.
Per accedere dovrà essere presentato il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; oppure il diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91, o le lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, potranno partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio, la 205 del 2017, hanno maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Il sindacato aveva richiesto un concorso riservato per chi da più di 36 mesi ha prestato servizio nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ma il Parlamento ha riconosciuto la sola possibilità di partecipare alla procedura senza laurea in un determinato arco di tempo, violando ancora una volta il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva UE. Anief ha quindi predisposto un apposito ricorso al Tar del Lazio, al fine di opporsi al limite temporale per l'accesso al concorso Dsga da parte degli assistenti amministrativi privi di laurea ma con servizio prestato come facente funzione per almeno 3 anni in tutto o in parte maturati oltre gli ultimi 8 anni. Per aderire ai ricorsi, cliccare su questo link.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dal momento che questi dipendenti amministrativi hanno già dimostrato di essere in grado di svolgere tali mansioni, pur non avendo il titolo di laurea richiesto, quale differenza fa avere svolto il ruolo superiore 5 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa? La scuola autonoma, con i Dsga che hanno preso il posto dei ‘vecchi’ segretari, con le nuove mansioni, è ormai entrata in vigore da quasi un ventennio: la figura professionale è stata istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, che al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a tale profilo professionale. La deroga al conseguimento della laurea ha un senso solo se si elimina il paletto degli otto anni, altrimenti la norma è discriminante. E siamo convinti che anche i giudici avranno più di qualcosa da ridire su questa decisione.
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