Continuano le assemblee sindacali organizzate da Anief per informare, consultare e confrontarsi con docenti, Ata ed educatori delle scuole italiane. Previsti 2mila incontri in presenza, in orario di servizio, a partire dalle sedi delle RSU elette nelle liste Anief e dei TAS/DSTA del sindacato accreditati.
Domani si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. In Italia i docenti sono quasi 900 mila, l’81% sono donne e oltre il 20% supplenti: secondo i dati aggiornati solo pochi giorni fa dal ministero dell’Istruzione e del Merito, sono 684.592 che insegnano le discipline su posti comuni più 194.481 di sostegno agli alunni disabili, dato quest’ultimo che nelle prossime settimane dovrebbe aumentare di ulteriori 10-15 mila posti. “Il problema – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è che non possiamo avere 220 mila precari che continuano ad essere privati di molti diritti basilari. Essere supplente a scuola significa oggi ancora ritrovarsi, rispetto a chi è stato immesso in ruolo, discriminati a livello giuridico ed economico, con meno ferie e permessi, zero aumenti stipendiali, salario accessorio, penalizzazioni su ricostruzione di carriera e formazione”.
Servono 150 giorni per anno scolastico per accedere alla Carta del docente per l’aggiornamento professionale: lo ha ribadito il Tribunale di Vicenza accogliendo il ricorso di un docente che tramite i legali Anief ha chiesto i motivi della mancata assegnazione della card annuale da 500 euro durante le quattro supplenze svolte tra il 2019 e il 2023. Il giudice gli ha assegnato i 2.000 euro inizialmente sottratti dallo Stato. Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che “risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, per un periodo superiore a 150 giorni per ciascuna delle predette annualità (docc. 1 parte ricorrente), periodo oltre il quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nelle sentenze sopra richiamate, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione”.
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