Nessun dubbio, solo certezze: sulla Carta del docente da dare anche ai supplenti “deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2”. A scriverlo, nero su bianco in una sentenza estremamente chiara, è stato il giudice del lavoro del tribunale di Cosenza, che nell’occasione ha accolto favorevolmente la tesi dei legali che operano per Anief, in difesa di una insegnante che tra il 2020 e il 2023 ha ricoperto per tre volte il ruolo di supplente annuale: il Ministero è stato quindi condannato a risarcire la docente con 1.500 euro più interessi.