"Fa un certo effetto sapere, leggendo il libro 'C'è un'Italia migliore', scritto da Nichi Vendola, candidato alle primarie del Pd, che nel 2012 il tempo pieno nella scuola primaria è stato attivato nel 90 per cento degli istituti della Lombardia; mentre in Sicilia dello stesso servizio pubblico ha usufruito appena il 3 per cento degli alunni. E che, di conseguenza, al termine dei cinque anni di scuola primaria i bambini della Sicilia studieranno 430 giorni in meno, che corrispondono a piu' di 2 anni scolastici". Lo afferma in una nota l'Anief.
"Questa enorme disparità - commenta Marcello Pacifico, presidente del sindacato - se confermata dimostra che nella scuola siciliana occorre attuare il prima possibile adeguati incentivi. Finanziari, ma anche di carattere strategico. Questi serviranno, tra l'altro, ad attivare il servizio mensa. La cui mancanza, in quasi tutte le scuole primarie della Sicilia, e' alla base della scarsità di istituti che garantiscono il tempo pieno nell'isola".
L'Anief si rivolge, quindi, a tutti i candidati alla presidenza e dell'Assemblea della Regione Siciliana, la cui elezione è stata fissata per l'ultima domenica di ottobre: "Si impegnino sin d'ora, prima di essere eletti, a fare in modo che nel più breve tempo possibile tutte le scuole primarie della regione siano fornite di una mensa".
"Solo in questo modo - sottolinea il presidente del sindacato - sarà possibile permettere la permanenza a scuola degli alunni anche nel pomeriggio. Ed in tal modo tentare seriamente di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di elevare la qualità della didattica".
"La generalizzata riduzione d'orario - sostiene Pacifico - spiegherebbe anche la penuria di posti di lavoro nelle scuole della Sicilia. Dove, rispetto all'alto bacino d'utenza, l'organico dei docenti e del personale Ata continua ad essere decisamente basso. Incrementare le ore di scuola permetterebbe, quindi, di portare il numero di posti dei docenti, degli amministrativi, dei tecnici e degli ausiliari a livelli più confacenti ad una delle regioni più grandi d'Italia".
A Torino emessa una sentenza che per il Miur potrebbe rappresentare una seria minaccia economica: va rispettato il principio di non discriminazione, un’interpretazione diversa costituirebbe un privilegio, di dubbia costituzionalità. Anief soddisfatta: riconosciuto un diritto.
Lo Stato italiano non può usare due pesi e due misure. A sostenerlo è il giudice del Lavoro di Torino, che esaminando un ricorso dell’associazione sindacale Anief ha sottolineato che poiché nella ricostruzione di carriera ai docenti di religione cattolica vengono considerati, ai fini degli “scatti” biennali automatici, anche tutti gli anni di precariato, lo stesso calcolo deve venire per forza di cose adottato anche per gli insegnanti delle altre materie.
Nella sue sentenza il giudice del Lavoro ha condiviso e riportato la motivazione della Corte d'Appello di Torino, che di recente ha rilevato come “[...] la norma di cui all’art. 53 legge 312/1980, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall’art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall’art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.
Per il giudice del Lavoro, quindi, non vi sono dubbi: su questo punto, sulla considerazione del precariato ai fini degli aumenti retributivi automatici biennali, “va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01”perché “un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione”. Anche perché, conclude la sentenza, non vi sono “ragioni ostative per l’equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine”.
Secondo l’Anief, la sentenza di Torino rappresenta “un ulteriore e soddisfacente successo a tutela di una nostra iscritta con conseguente riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale che, nonostante gli anni di lavoro a tempo determinato prestati alle sue dipendenze, il Miur non le aveva mai corrisposto”.
La sentenza cosa comporterà? Per il dicastero di viale Trastevere il danno economico non sarà altissimo: il Miur è stato infatti condannato al pagamento degli scatti biennali sino ad oggi non corrisposti alla ricorrente, quantificati in 1.570,10 euro, con ulteriore soccombenza per le spese di giudizio liquidate in 1.100 euro. Qualora però altri docenti (potenzialmente la grande parte di quelli di ruolo, quindi centinaia di migliaia, che prima di diventare tali hanno svolto diversi anni di precariato) dovessero chiedere la medesima equiparazione, è probabile che quanto espresso dal giudice di Torino possa rappresentare un precedente che fa, come si dice in gergo tecnico, “giurisprudenza”. Andando così a determinare il rischio di un effetto-cascata. Di cui il Miur farebbe volentieri a meno. In questo caso, infatti, le somme che andrebbero corrisposte sarebbero di ben altro tenore.
Vittorie nei tribunali per i ricorsi presentati sia da Anief che da Adida, sul riconoscimento degli scatti di anzianità per i docenti precari. E intanto per la Corte di Giustizia Europea, ci informa DirittoScolastico.it, "compito dei giudici deve essere quello di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole del lavoratori a tempo determinato, sulla sola base della durata dei contratti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale.
“Forse siamo ad un giro di boa – ha commentato Barbara Borriero coordinatrice nazionale Adida – questa volta non si tratta di un accoglimento di sparuti e piccoli Tribunali della Penisola, ma di una svolta intervenuta in uno dei Tribunali e fori più importanti d’Italia”.
“L’accoglimento riguarda non solo gli scatti di anzianità ma anche il risarcimento del danno – riferiscono gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – il Tribunale ritiene che un lavoratore a tempo determinato sia tale e quale in termini di competenza e professionalità ad uno a tempo indeterminato e non fa distinzioni fra abilitati e non abilitati, equiparandoli finalmente in termini economici”.
Il Tribunale di Milano, riferiscono soddisfatti da Adida, accoglie i diritti dei precari e condanna alle spese del processo il Ministero.
La questione all’esame del Tribunale di Milano, sezione lavoro, concerneva l’impugnazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero, per lo svolgimento dell’attività di docente, tra il 14 maggio 2006 e il 30 giugno 2012 per cui veniva richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’erogazione di una somma indennitaria come per legge; l’aumento periodico della retribuzione in base agli anni di servizio e gli scatti biennali di stipendio.
Il Tribunale di Milano ha così statuito: “orbene, lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore. Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun lavoratore consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione.”
Secondo il Giudice Milanese: “Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Non v’è dubbio, infatti, che l’odierna ricorrente abbia prestato la propria attività senza soluzione di continuità e che lo abbia fatto sempre svolgendo mansioni corrispondenti al profilo di docente. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che la stessa abbia nel tempo acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato. La disparità di trattamento sin qui riservata alla parte attrice non risulta legittimata da alcuna ragione obbiettiva, né in altro modo giustificabile.
Può e deve quindi essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno subito per il pregresso mancato riconoscimento dell’adeguamento retributivo.
Per questi motivi, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto di legge e di contratto dell’anzianità maturata dal 11.09.2008, e al risarcimento del danno patito, consistente nella mancata percezione negli anni passati delle retribuzioni di volta in volta adeguate alla corrispondente anzianità”.
Vittorie anche anche per l'ANIEF, nei tribunali di Rossano (CS) e Cuneo.
Il Tribunale di Rossano (CS) ha dato ragione all'ANIEF e all'Avv. Ida Mendicino riconoscendo che il MIUR aveva stipulato con due docenti contratti di lavoro a tempo determinato senza una corretta ragione giustificatrice del termine apposto. Il Giudice ha, infatti, rilevato come “per ciascuna tipologia di assunzione a termine sia, comunque, richiesta la prova delle esigenze temporanee del datore di lavoro e come la parte resistente non abbia, invece, offerto alcuna dimostrazione di carattere fattuale”.
Il MIUR è stato, quindi, condannato al risarcimento del danno, liquidato in un totale di 17 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto e ha inoltre condannato il MIUR ad adeguare la retribuzione delle ricorrenti con gli scatti biennali maturati “con riconoscimento degli arretrati retributivi e interessi dalle scadenze al saldo”. Le spese di lite a carico del Ministero sono state quantificate in € 2.000.
Presso il Tribunale di Cuneo, gli Avvocati Giovanni Rinaldi e Patrizia Gorgo hanno sostenuto la tesi da anni portata avanti dall'ANIEF e hanno chiesto al Giudice del lavoro di applicare agli stipendi degli insegnanti precari gli aumenti periodici legati all'anzianità nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento, deducendo l'applicabilità di detti benefici anche agli insegnanti non di ruolo, pena una palese discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.
Dando pieno accoglimento a quanto richiesto dai legali ANIEF, quindi, il Giudice ha condannato il MIUR “a pagare al ricorrente a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto la somma di € 6.442,49, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo” e ha concluso con la solita condanna alle spese per il MIUR dell'importo di € 1.550.
Le vittorie nei tribunali d'Italia sono oggi affiancate da un'importante sentenza della Corte di Giustizia europea che nega l'efficacia della norma italiana (contenuta nella finanziaria per il 2007, L. 296/2006), che prevede la possibilità, quando si assume personale nel pubblico impiego, di ignorare le precedenti assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato.
Giunge al termine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i docenti neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2012, che non hanno ancora ricevuto la retribuzione spettante. Nella risposta inviata al sindacato ANIEF in seguito alla diffida, il Miur spiega le circostanze che hanno determinato questo ritardo e il modo in cui si sta procedendo. Secondo il sindacato i pagamenti dovrebbero arrivare a fine ottobre- inizio novembre.
Come indicato nella risposta, il "Direttore generale per gli studi, la programmazione e i sistemi informativi, Emanuele Fidora, spiega come la causa del ritardato pagamento sia da imputarsi primariamente alla necessità di verificare l’avvenuta presa di servizio del personale individuato per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, al fine di evitare indebiti pagamenti che il Tesoro avrebbe poi dovuto sanzionare.
L’elenco dei nominativi di coloro che hanno effettivamente titolo al pagamento delle spettanze, depurato dalle posizioni dei 121 individuati che non hanno preso effettivamente servizio, è stato inviato agli uffici del MEF lo scorso 4 ottobre. Pertanto, il ministero assicura che i pagamenti dovrebbero poter finalmente aver inizio entro la fine dello stesso mese, salvi eventuali ulteriori ritardi dovuti alle procedure di elaborazione ed agli scarti prodotti dalla procedure del sistema informativo del Tesoro."
ANIEF prende atto favorevolmente della risposta del Miur, auspicando che in futuro le procedure possano avvenire con maggiore celerità, onde evitare disagi ai lavoratori che hanno diritto a percepire con regolarità e in tempi brevi lo stipendio e comunica che appare più che probabile che tutti in neoimmessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2012 inizieranno a ricevere i primi pagamenti tra la fine di ottobre e il mese di novembre.
"Non esistono ragioni oggettive per non valutare per intero gli anni di precariato (superiori al quarto) svolti dal personale della scuola assunto dopo l'emanazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE". Lo afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola e alte professionalità.
"La Suprema Corte europea - continua Pacifico - ricorda come il giudice nazionale debba valutare se le mansioni svolte da precario siano state diverse da quelle svolte da neo-assunto, e soltanto in caso di obiettiva diversità della funzione svolta apprezzare la diversa normativa introdotta dal legislatore. In caso contrario, il dipendente assunto in ruolo ancorché attraverso procedure non concorsuali deve avere riconosciuto per intero il servizio pregresso ai fini della progressione di carriera e della pensione".
Il caso – sottolinea l'Anief - calza a pennello per il personale della scuola dove la norma interna recepita nei contratti collettivi di lavoro ancora vigenti anche se scaduti (Ccnl 2006-2009) senza alcuna protesta o indicazione o denuncia dei sindacati rappresentativi, riconosce per intero soltanto i primi quattro anni di precariato, mentre i restanti vengono valutati per 1/3 ai fini economici e per 2/3 ai fini giuridici.