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Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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Non possono essere stabilizzati i supplenti perche hanno un canale privilegiato per l’immissione in ruolo rispetto agli altri lavoratori pubblici, né possono ottenere risarcimenti danni che farebbero fallire lo Stato. Anief rassicura che si rivolgerà direttamente ai giudici di Strasburgo per superare un giudizio sbagliato, rivoluzionario quanto scontato. La partita rimane aperta.

Con sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012 arriva dal giudice di Cassazione il rigetto della richiesta di stabilizzazione di un precario della scuola o in via sostitutiva della liquidazione del risarcimento danni per abuso dei contratti a termine, ottenuta in primo grado e rigettata dalla corte di Appello, in un ricorso presentato negli anni passati, prima delle centinaia di sentenze positive ottenute dai legali dell’Anief in questi ultimi mesi, alcune confermate in appello.

La Corte, con istinto comprensibilmente conservatore, come era del resto prevedibile, vista l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, individua delle ragioni “obiettive” nella disapplicazione del diritto comunitario per giustificare la reiterazione dei contratti a termine per il personale precario sostenendo, tuttavia, tesi tanto rivoluzionarie quanto bizzarre circa l’applicazione, o meglio la disapplicazione, della norma comunitaria nel pubblico impiego e in particolare nel settore scolastico.

Fin dalle prime pagine, si individua la principale ragione “obiettiva” che ha ispirato il diritto interno nella previsione del sistema delle supplenze e dell’utilizzo delle graduatorie: “la costante erogazione del servizio scolastico a fronte di una certa variabilità del numero degli utenti,” una ragione che supera la stessa omissione rilevata nel contratto stipulato circa la sua spiegazione e che non consente alcuna discrezionalità al Miur nella gestione delle nomine del personale.

Nei motivi della decisione, si premette che per espressa previsione legislativa, D.lgs. 165 del 2001, richiamata in ultimo dal legislatore, con una interpretazione autentica, L. 106 del 2011, “a fronte del proliferare di controversie sulla illegittimità delle assunzioni a termine nel settore in parola”, la scuola deve essere esclusa dall’applicazione del decreto legislativo 368 del 2001 che recepisce la direttiva comunitaria n. 70 CE 1999, proprio quando lo stesso collegato al lavoro, L. 183 del 2010, ha voluto incidere “in senso riduttivo sul risarcimento del danno”, che, se acclarato e concesso dal giudice al personale della scuola, esporrebbe “la pubblica amministrazione ad uno sforamento di bilancio”.

I giudici ritengono che “il conferimento dell’incarico di supplenza, specie quello annuale” sia “il veicolo attraverso il quale l’incaricato si assicura l’assunzione a tempo indeterminato in quanto, man mano che gli vengono assegnati detti incarichi, la sua collocazione in graduatorie avanza”; sostengono, persino, che “il sistema delle supplenze sia un percorso formativo selettivo attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami”, facoltà consentita dalla Costituzione in presenza di normativa specifica. Tale rappresentazione, agli occhi dei giudici, trasforma i precari della scuola in privilegiati rispetto agli altri lavoratori del settore pubblico o del privato, perché grazie al sistema delle supplenze possono essere assunti a tempo indeterminato sfuggendo alla macchina concorsuale o alla scelta aziendale, grazie a una “tipologia di flessibilità atipica destinata a trasformarsi in una attività lavorativa stabile”.

Non possono certo mancare, in conclusione, indifferibili esigenze di carattere economico “che impongono in una situazione generale di crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio, risparmi doverosi per riscontrarsi nel sistema di reclutamento in esame”; cosicché viene rigettata anche la domanda di riconoscimento del risarcimento danno subito, non essendo riconosciuto l’abuso del diritto alla reiterazione dei contratti.

Al di là della sentenza politica, la massima appare scontata: lo Stato non ha soldi e i precari devono ringraziare il Governo per essere utilizzati anche per diversi anni, cosi da poter un giorno rivendicare, grazie all’esperienza maturata sul campo (posti disponibili e alti tassi di natalità permettendo), una immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; massima che Anief, ovviamente, intendere contestare subito. Se il giudice di ultima istanza, infatti, non sente l’obbligo di rinviare, in via pregiudiziale, alla corte di giustizia europea, la questione d’interpretazione della norma comunitaria, Anief non può in alcun modo avallare quanto di fantasioso sostenuto sul precariato della scuola pur in presenza delle oggettive ragioni di bilancio, pena lo snaturamento della stessa direttiva che impone agli Stati membri e ai giudici nazionali la condanna dell’abuso dei contratti a termine. Nel ricorso non contestiamo il diritto interno che chiaramente disciplina l’attribuzione delle supplenze, ma la reiterazione delle stesse su posti in organico di diritto che, per espressa volontà del legislatore, devono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato per l’ordinario funzionamento dell’amministrazione anche scolastica. Non possiamo nemmeno dimenticare come l’assunzione dalle graduatorie risponda, piuttosto che sfugga, ai profili di costituzionalità richiamati nella sentenza, considerato che l’accesso avviene in seguito al superamento di un concorso per titoli ed esami; non possiamo, infine, ignorare come già il giudice europeo si sia espresso sulla materia quando ha ricevuto rassicurazione dal Governo italiano sull’applicazione della norma comunitaria in esame nel settore scolastico. Per queste ragioni, intendiamo rassicurare i precari della scuola che la partita non può ritenersi chiusa, non soltanto perche la Cassazione sarà chiamata presto a un riesame che chieda alle Sezioni Unite di pronunciarsi definitivamente sulla materia, ma fino a quando il contenzioso non giungerà a una decisione di Strasburgo, dove qualsiasi pronuncia diventa vincolante per tutti i giudici nazionali, compresi quelli di ultimo grado. La dignità di un posto di lavoro non può essere barattata al mercato, men che mai quello di un lavoratore della scuola.

Fiduciosi sull’esito finale, ne approfittiamo per rallegrarci dell’immissione in ruolo della prima ricorrente precaria iscritta all’Anief, disposta da un ambito territoriale su ordine del giudice che ne ha convertito il contratto, quale segno di una partita ancora lunga per molti altri, sicuramente contrastata, ma dagli esiti già evidenti. 

Continua la sequenza di pronunciamenti positivi per tutti i ricorsi Anief in discussione nei Tribunali italiani con relativa condanna del MIUR al risarcimento del danno per circa 80.000 Euro e al pagamento di più di 7.000 Euro per le spese di lite.

L'Avvocato Salvatore Russo, legale dell'Anief per il Lazio, ottiene ben quattro pronunciamenti positivi nel giro di una sola settimana in relazione ai ricorsi promossi dal nostro sindacato.

RICORSO STABILIZZAZIONE

Il Giudice Pangia, del Tribunale di Roma, riconosce e condanna l'illiceità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati oltre il terzo anno consecutivo rilevando che il susseguirsi di contratti a tempo determinato è: “[...] significativo di esigenze lavorative stabili, e non temporanee ed eccezionali, talché la rinnovazione di rapporti a termine tra le parti in causa è comunque abusiva, in base alla Direttiva 1999/70/CE

La Dott.ssa Pangia, inoltre, nella stessa articolata sentenza dà pienamente ragione alle tesi sostenute dall'Anief e ha ritenuto adeguata alla situazione in esame una misura risarcitoria applicando sia il comma 4 dell'art. 18 dello Statuto del Lavoratori, in cui si configura “il diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, […]sia il comma 5 della norma stessa che “prevede il pagamento di quindici mensilità della stessa retribuzione, in sostituzione (come nel caso in esame) del posto di lavoro al quale lo stesso lavoratore aveva diritto a far tempo dalla prima illegittima assunzione.

Il MIUR è stato, quindi, condannato al pagamento, per ciascuno dei tre ricorrenti, di una “indennità pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto” oltre ai versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle spese processuali pari a € 3.132,00.

RICORSO ESTENSIONE DEI CONTRATTI DAL 30/06 AL 31/08

Lo stesso Giudice si è espresso con eguale sentenza positiva in favore d un'altra ricorrente affidata dall'Anief all'abilità dell'Avv. Salvatore Russo, riconoscendo il diritto all'estensione di ben quattro contratti a termine stipulati “erroneamente” dal MIUR al 30 giugno e rilevando che “a fronte delle specifiche contestazioni di parte ricorrente (con riguardo alla insussistenza di ragioni sostitutive, trattandosi di posto vacante), l'amministrazione resistente non ha dedotto al riguardo alcunché, limitandosi a contrapporre generiche argomentazioni difensive”. Ha, quindi, condannato il MIUR a “pagare alla stessa ricorrente le retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto dei predetti anni scolastici, oltre agli interessi legali;” con ulteriore pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.132,00.

RICORSO SCATTI BIENNALI

Questa volta è stato il Giudice del Tribunale di Tivoli a riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire gli Scatti Biennali al pari dei docenti di ruolo “dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale” condannando il MIUR a pagare ai ricorrenti rispettivamente € 5.274,75 e € 1.048,66, oltre agli interessi legali; oltre alla (ormai solita!) condanna per il MIUR al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 1.600!

Aveva ragione il nostro Presidente Marcello Pacifico quando ammoniva il MIUR e lo invitava a riparare ai soprusi perpetrati nei confronti dei precari della scuola pena la condanna sicura nelle aule dei Tribunali italiani!

Le ultime 5 sentenze del Tribunale di Reggio Emilia che ha disposto, tra l’altro, un risarcimento del danno per complessivi 70.000 euro.

Le ultime sentenze provengono dal Dott. Gnani della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, ottenute dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di Parma e Fortunato Niro del Foro di Larino (CB) entrambi della rete legali ANIEF.

In tutte le sentenze ha dichiarato l’illegittima sequenza dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il Miur condannando l’amministrazione resistente al pagamento di un’indennità per ogni lavoratore tra le 8 e 9 mensilità per l’abuso dei contratti a termine.

Nel contempo il Dott. Gnani ha accolto anche le ulteriore richieste formulate dai detti professionisti che nei loro ricorsi richiedevano il riconoscimento della progressione stipendiale maturata per il periodo di precariato nella misura di 1.300,00 euro per ricorrente, ed ha esteso la durata dei contratti stipulati con i docenti precari dal 30 giugno al 31 agosto sia ai fini giuridici che economici, condannando alle spese il Ministero resistente.

Pur soddisfatti per il risultato ottenuto, gli Avv.ti della rete ANIEF sono comunque intenzionati a sollevare la questione innanzi alla Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere una pronuncia su questioni già sollevate all’interno dei ricorsi da loro patrocinati, ovvero sulla clausola 5 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e sul principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 dello stesso Accordo nonché sull’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE.

Il Giudice Chirone La Notte, su richiesta dell’avv. Ursini dell’Anief, condanna alle spese il Miur per aver abusato anche dei contratti a termine.

Come aveva annunciato l’Anief, tutti i ricorsi presentati presso il giudice del lavoro stanno ottenendo in primo grado i successi annunciati con la stabilizzazione dei precari o risarcimenti danni per migliaia di euro, il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata nei mesi estivi di luglio e agosto e degli scatti di stipendio.

La sentenza giunge dopo gli ultimi risarcimenti ottenuti dagli avv.ti Lo Bue e Niro a Reggio Emilia per 30.000 euro a ricorrente e dall’avv. Rinaldi per Alba e Torino per 15.000 euro complessivi. Grazie all’Anief, oltre allo sblocco delle immissioni in ruolo, arrivano ora anche i soldi per i precari. Alla fine, ricorrere paga.

Continuano le plurime condanne alle spese del Miur da parte dei giudici del lavoro con annessi risarcimenti danni in favore dei ricorrenti precari e di ruolo che si sono rivolti al giudice del lavoro, dopo le stabilizzazioni disposte a Trani. Le ultime sentenze del tribunale di Alba, Saluzzo e Milano per un totale di 40.000 euro.

L’ultima sentenza del giudice Bottallo del tribunale di Alba, ottenuta dagli avv. Rinaldi e Scirè, ha dichiarato l’illegittima sequenza dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il Miur tra il 2006 e il 2012, ha condannato l’amministrazione al pagamento di un’indennità di 6.000 euro per l’abuso dei contratti a termine, ha riconosciuto i mancati scatti di stipendio maturati per il periodo di precariato nella misura di 800 euro, ha esteso i contratti dal 30 giugno al 31 agosto ai fini giuridici ed economici con l’assegnazione di altri 5.000 euro, e ha condannato alle spese la parte resistente per 1.900 euro. Il provvedimento segue quello del giudice Giubilei del tribunale di Saluzzo, patrocinato sempre dall’avv. Rinaldi che ha condannato il Miur al pagamento di 700 euro per la differenza degli scatti e di altri 1.500 per spese legali. Il Giudice Pedone del tribunale di Milano, invece, come indennità ha corrisposto 7.000 euro per la mancata assunzione, 2.000 per mancati scatti, 5.000 per mancati contratti al 31 agosto e 2.000 per spese legali. Come dire: ricorrere alla fine paga, oltre ad aver convinto il ministero a sbloccare lo scorso anno più di 65.000 immissioni in ruolo.

Tra il 26 e il 27 maggio 2012 si terrà la VI conferenza organizzativa dei legali dell’Anief, a Roma, alla presenza degli avv. Ganci e Miceli per discutere

- (personale precario-di ruolo) del nuovo contenzioso da attivare presso i Tribunali del Lavoro per la riassunzione di tutti gli altri ricorsi depositati dall’Anief al Tar Lazio e riguardanti la tabella di valutazione dei titoli delle GaE e il salva-precari, e sullo stato del contenzioso riguardante i ricorsi riassunti al giudice del lavoro per l’inserimento a pettine/posti accantonati o presentati alle stesse corti per la stabilizzazione-31agosto-scatti riservato al personale precario;

- (personale di ruolo) dell’attivazione dei nuovi ricorsi rivolti al personale di ruolo in merito al riconoscimento dello sblocco degli scatti di anzianità e dei gradoni, contro la trattenuta del TFR e dell’ENAM, per lo sblocco del primo gradone di anzianità stipendiale e della mobilità per i neo-assunti, per il diritto alla pensione secondo i vecchi requisiti, l’indennità di reggenza ai vicari e la corretta valutazione dei titoli nella tabella di valutazione allegata all’ordinanza sulla mobilità per l’individuazione anche dei sovrannumerari.

Durante l’incontro sarà presentata la convenzione tra la Confedir Mit Pa - cui aderisce l’Anief - e la Gazzetta amministrativa, dall’avv. Lucarelli. Presenti come relatori, anche gli avv. Tomassetti e Cirese per un intervento su diritto sindacale e diritto comunitario. Coordinerà i lavori il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico.